Sentenza n. 2896/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43571 presentata in data 16 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, rilasciato da università spagnola in data 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 16 aprile 2025, avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna ai sensi della direttiva 2013/55/UE. Nel corso del giudizio il Ministero ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, motivato dall’assenza dei presupposti giuridici necessari, poiché la documentazione prodotta consisteva esclusivamente in un attestato di frequenza del corso, non idoneo a certificare il possesso di un titolo di formazione valido per l’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno nello Stato di rilascio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto all’azione avverso il silenzio, poiché l’Amministrazione ha adottato, nel corso del giudizio, un provvedimento espresso sull’istanza, sebbene di contenuto negativo. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del diniego espresso. Le spese sono state compensate, considerando il breve lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per provvedere e l’adozione del provvedimento, nonché la carenza dei presupposti minimi della domanda, documentata soltanto da un attestato di frequenza privo di efficacia certificativa del titolo di formazione.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto il giudizio è stato definito per sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito speciale per l’azione avverso il silenzio; la sopravvenienza del provvedimento espresso ha determinato la cessazione della materia del contendere.
direttiva 2013/55/UE
È stata invocata dalla ricorrente quale base per il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna, senza che il TAR ne abbia esaminato nel merito l’applicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, l’adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso sull’istanza determina la cessazione della materia del contendere, anche quando il provvedimento sia negativo, poiché viene meno l’inerzia oggetto dell’azione.
- La mera produzione di un attestato di frequenza non certifica, di per sé, il possesso di un titolo di formazione valido ai fini dell’esercizio di una qualifica professionale nello Stato che lo ha rilasciato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il provvedimento espresso intervenga dopo un lasso di tempo ridotto dalla scadenza del termine per provvedere e l’istanza risulti priva dei presupposti minimi richiesti.
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