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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4669 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Procedimento - Produzione memorie difensive e documenti - Termine ex art. 23 d. lgs. 546 del 1992 - Tardiva costituzione del resistente - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio verte sulla rilevanza della violazione del termine di costituzione previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 da parte della parte resistente. Si discute se la tardiva costituzione comporti l'inammissibilità di tutte le difese e delle produzioni documentali o se determini conseguenze più limitate.

La decisione

La sentenza afferma che la violazione del termine di cui all'art. 23 d.lgs. 546/1992 comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla facoltà di chiedere la chiamata di terzi. Rimangono invece impregiudicati il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti e memorie difensive ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo decreto. La pronuncia richiama inoltre la conformità con Cass. n. 2585/2019.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 23

    Il mancato rispetto del termine di costituzione previsto dall'art. 23 determina la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dall'istanza di chiamata di terzi, ma non impedisce la partecipazione al giudizio sotto altri profili.

  • d.lgs. 546/1992, art. 24

    L'art. 24, relativo alla produzione di documenti e agli atti da produrre, può essere invocato anche dal resistente tardivamente costituito: la tardiva costituzione non preclude la produzione documentale consentita da questa norma.

  • d.lgs. 546/1992, art. 32

    L'art. 32 (memorie difensive) rimane applicabile: il resistente tardivo conserva la facoltà di depositare memorie difensive ai sensi di tale disposizione.

  • Cass. n. 2585/2019

    La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma l'orientamento secondo cui la tardiva costituzione produce gli effetti limitati indicati (decadenza da certe eccezioni e dalla chiamata di terzi) e non una esclusione totale dal contraddittorio o dalla produzione di prove scritte e memorie.

Massime di principio

  • La mancata costituzione nel termine di cui all'art. 23 non esclude automaticamente la partecipazione al giudizio: il resistente perde solo specifiche facoltà (eccezioni non rilevabili d'ufficio e istanza di chiamata di terzi).
  • Anche se costituito tardivamente, il resistente può comunque negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa e contestare l'applicabilità delle norme giuridiche invocate dal ricorrente.
  • La produzione di documenti e il deposito di memorie difensive ai sensi degli artt. 24 e 32 restano consentiti malgrado la tardiva costituzione.
  • Per evitare limitazioni difensive importanti, è essenziale costituirsi tempestivamente; in caso di tardività, conviene comunque depositare subito documenti e memorie utili a preservare la difesa sui fatti e sul diritto.
  • Le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio devono essere tempestivamente proposte: la loro tardiva deduzione può essere dichiarata decaduta dal giudice.
  • Se è necessaria la chiamata di terzi per l'effettiva tutela dei diritti, tale istanza va formulata nei termini procedurali; in mancanza il giudice può ritenere la relativa facoltà decaduta.

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