Sentenza del 23/11/2017 n. 4882 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di registro - Cessione d'azienda - Determinazione avviamento dando rilevanza alla situazione economica e finanziaria concreta della società cedente - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro. L'Ufficio aveva ipotizzato una redditività costante della società cedente e aveva contestato alcune voci di bilancio, utilizzandole per quantificare un avviamento superiore a quello dichiarato. La società ha sostenuto che tale ricostruzione non considerava la reale situazione economica e finanziaria dell'impresa, risultante dagli atti, e che l'Amministrazione non aveva fornito adeguati elementi comparativi per dimostrare l'erroneità o l'eccessiva riduzione delle poste di bilancio.
La decisione
La ricostruzione dell'Ufficio è stata ritenuta inadeguata, poiché la determinazione dell'avviamento non può basarsi sull'astratta presunzione di una redditività costante, quando tale presupposto è smentito dalla documentazione contabile e dalla situazione concreta della società. Inoltre, l'Ufficio avrebbe dovuto provare con elementi comparativi specifici la maggiore quantificazione delle voci contestate, ma tali elementi non risultavano dagli avvisi di accertamento. Ne consegue l'accoglimento della posizione della contribuente e il venir meno della pretesa fondata su una quantificazione dell'avviamento non adeguatamente motivata e provata.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sulla cessione d'azienda
Il valore dell'azienda trasferita, compreso l'avviamento, deve essere determinato considerando elementi economici concreti e attendibili, nonché la reale capacità reddituale dell'impresa.
Principi generali sull'onere della prova e sulla motivazione dell'accertamento tributario
L'Amministrazione finanziaria deve indicare e dimostrare gli elementi sui quali fonda la maggiore pretesa tributaria. Non è sufficiente una stima astratta o una presunzione di redditività costante; occorrono dati contabili verificabili e, quando si contestano valori di bilancio, adeguati elementi comparativi.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'avviamento occorre considerare la situazione economica e finanziaria effettiva dell'impresa ceduta, inclusi perdite, indebitamento, andamento dei ricavi e concreta capacità di produrre reddito.
- L'Amministrazione non può determinare l'avviamento sulla base di una redditività teorica o costante se la documentazione contabile dimostra un andamento diverso.
- Quando vengono contestate poste di bilancio, l'Ufficio deve fornire elementi specifici e comparabili che giustifichino la rettifica; la mera affermazione dell'eccessiva o insufficiente valorizzazione non è sufficiente.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe produrre bilanci, dati reddituali, situazione finanziaria, perdite pregresse e ogni documento idoneo a dimostrare la concreta capacità reddituale dell'azienda.
- La motivazione dell'avviso deve consentire di comprendere il metodo di calcolo dell'avviamento e gli elementi utilizzati per quantificarlo; una motivazione generica o priva di riscontri comparativi può rendere contestabile l'accertamento.
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