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Sentenza

Sentenza n. 195/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento prot. n° 27390 del 16/09/2025 con il quale il Responsabile dell’Area V del Comune di Bacoli ha denegato l’accesso agli atti richiesto dalla società Fusaria srl con nota prot. n. 24915 del 27.08.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente comprese le indagini istruttorie se ed in quanto realizzate. nonche’ per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a..

Giustizia amministrativa202504799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso al verbale di sopralluogo richiesto dalla società

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente aveva presentato al Comune un'istanza ostensiva avente a oggetto un verbale di sopralluogo. Il Comune aveva respinto l'istanza con provvedimento del 16 settembre 2025. La società impugnava il diniego, chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., deducendo la propria legittimazione all'accesso. Nel corso del giudizio, tuttavia, la documentazione era stata depositata dal Comune in un diverso giudizio ed era così divenuta conoscibile dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'interesse ostensivo azionato era stato integralmente soddisfatto mediante l'acquisizione della documentazione da parte della ricorrente. Il conseguimento del bene della vita perseguito, consistente nella conoscenza dei dati e delle informazioni detenuti dall'amministrazione, ha integrato la condizione per la pronuncia prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a. La decisione non contiene una valutazione di merito sulla legittimità originaria del diniego, poiché la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse ha reso non più attuale la controversia. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della sua scansione temporale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della richiesta di ordine di esibizione dei documenti, senza che il giudice debba pronunciarsi su tale domanda per effetto della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la sopravvenuta acquisizione da parte del richiedente dei documenti o delle informazioni richieste soddisfa integralmente l'interesse ostensivo e determina la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il conseguimento, nel corso del giudizio, del bene della vita cui l'azione era concretamente diretta; in tal caso non è necessaria una decisione sulla legittimità originaria del diniego di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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