Sentenza n. 468/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. numero. -OMISSIS- del 26 settembre 2025, notificato al ricorrente in data 7 novembre 2025, con cui il Questore di Rimini ha negato il rinnovo del titolo di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato dalla valutazione di pericolosità sociale dello straniero, allora sottoposto a procedimento penale per condotte violente e persecutorie
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno deducendo: violazione dei principi di legalità, proporzionalità e presunzione di innocenza; carenza di motivazione per avere l’amministrazione valorizzato genericamente la pendenza del procedimento penale senza considerare l’assenza di precedenti condanne e la sussistenza degli altri requisiti; violazione del diritto di difesa e delle garanzie procedimentali, poiché il provvedimento, adottato il 26 settembre 2025, era stato notificato il 7 novembre 2025 unitamente ad altri atti; illegittimità derivata del decreto di espulsione; eccessiva sproporzione; erronea applicazione dell’art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 286/1998; nonché violazione dei principi di coerenza, chiarezza e correttezza dell’azione amministrativa per il cumulo delle notifiche relative a misure alternative al trattenimento, diniego del rinnovo ed espulsione. La Questura ha eccepito il difetto di giurisdizione sulle censure concernenti il decreto di espulsione e ha chiesto il rigetto delle restanti doglianze.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le censure dalla quarta alla settima, in quanto riferite al decreto di espulsione, la cui cognizione non spettava al giudice amministrativo. Ha respinto nel merito le altre doglianze. Quanto ai principi di legalità, proporzionalità e alla motivazione, ha ritenuto legittimo il diniego perché, al momento dell’adozione, il ricorrente risultava indagato per condotte violente e persecutorie, ragionevolmente sintomatiche di pericolosità sociale. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, il diniego può fondarsi anche su una valutazione di pericolosità sociale autonoma rispetto all’esistenza di una condanna per un reato ostativo. La successiva condanna, intervenuta per molestie e percosse dopo la riqualificazione delle imputazioni, è stata considerata quale elemento sopravvenuto, non necessario per giustificare il provvedimento al momento della sua adozione. Il ricorrente non ha dimostrato di avere presentato elementi difensivi rilevanti dopo il preavviso di rigetto, né ha provato la presenza e la convivenza con la madre, sicché non è stata dimostrata un’unità familiare meritevole di tutela. È stata esclusa anche la violazione delle garanzie partecipative: il ricorrente aveva ricevuto il preavviso di rigetto e la notificazione congiunta e differita degli atti, pur non ideale, non aveva impedito la comprensione dei singoli provvedimenti né arrecato un concreto pregiudizio alla difesa. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Il diniego o mancato rinnovo del titolo di soggiorno può fondarsi su una valutazione di pericolosità sociale anche indipendentemente dall’esistenza di una condanna definitiva per un reato ostativo.
art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione ai divieti di espulsione e alle esigenze di tutela familiare; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione in quanto riferite al decreto di espulsione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno può essere fondato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, su una valutazione autonoma di pericolosità sociale, anche in assenza di una condanna definitiva per un reato ostativo, purché gli elementi considerati siano concretamente sintomatici della pericolosità e adeguatamente esplicitati nel provvedimento.
- La pendenza di indagini o di un procedimento penale non determina automaticamente il diniego del titolo di soggiorno, ma può rilevare ai fini della valutazione amministrativa di pericolosità sociale quando riguardi condotte violente o persecutorie ritenute specificamente indicative di rischio per la collettività.
- La mancata prova, da parte dello straniero, di avere rappresentato nel procedimento elementi difensivi rilevanti e di avere documentato l’effettiva presenza e convivenza con familiari impedisce di ravvisare, sulla base di mere allegazioni, una concreta unità familiare idonea a incidere sulla decisione di rinnovo.
- La notificazione contestuale di più provvedimenti amministrativi e il ritardo nella notificazione non comportano di per sé la violazione del diritto di difesa se il destinatario ha ricevuto il preavviso di rigetto, ha potuto comprendere il contenuto dei singoli atti e non dimostra un concreto pregiudizio alle proprie facoltà difensive.
- Le censure concernenti direttamente un decreto di espulsione dello straniero non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo adito per l’impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e devono essere dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione.
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