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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35539/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2007, contestando l'indebita applicazione del regime di non imponibilità ex art. 8 d.P.R. 633/1972 su operazioni qualificate come cessioni all'esportazione e su utilizzo di plafond da esportatore abituale. Secondo l'Amministrazione, la sede di Sondrio non era un soggetto autonomo rispetto alla società con sede a Livigno, ma una mera sede secondaria; di conseguenza mancavano sia il presupposto soggettivo dell'esportatore abituale sia quello oggettivo di una vera operazione triangolare con due distinti trasferimenti di proprietà. La contribuente aveva resistito sostenendo la regolarità formale delle operazioni e la loro riconducibilità al regime di non imponibilità. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.P.R. 633/1972, assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere applicabile la disciplina della non imponibilità pur in assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti, e senza considerare che la sede di Sondrio e quella di Livigno costituivano un'unica società, con conseguente mancanza di una seconda cessione e di un reale plafond di esportatore abituale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha però precisato che la motivazione della sentenza impugnata andava corretta ex art. 384, quarto comma, c.p.c.: l'operazione non era una triangolazione con due cessioni e tre soggetti distinti, bensì un'esportazione diretta, poiché la società non residente, pur operando tramite rappresentante fiscale in Italia, manteneva la propria condizione di soggetto estero. In tale prospettiva, la cessione di beni acquistati da fornitori nazionali e trasferiti alla sede principale extra UE, per il tramite del rappresentante fiscale, rientra nell'art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 633/1972. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma del risultato favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la cessione di beni a favore di soggetto non residente con trasferimento effettivo della merce all'estero/Livigno integra un'esportazione diretta e non una triangolazione; la disciplina di non imponibilità è applicabile se il bene è effettivamente destinato al soggetto estero.

  • art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È la base normativa dell'esportazione diretta quando i beni sono trasferiti a favore del soggetto non residente.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per descrivere il regime delle operazioni non imponibili e il meccanismo del plafond in rapporto agli esportatori abituali.

  • d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in l. 27 febbraio 1984, n. 17

    Richiamato per la disciplina del plafond dell'esportatore abituale e della dichiarazione d'intento; la Corte osserva che il soggetto non residente, tramite rappresentante fiscale, può avvalersene ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La nomina del rappresentante fiscale non fa perdere al soggetto non residente la sua condizione di residente estero; serve solo a creare un interlocutore nazionale per il fisco.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone però il dispositivo favorevole alla contribuente.

Massime di principio

  • Quando un soggetto non residente opera in Italia mediante rappresentante fiscale, tale nomina non muta la sua qualità di soggetto estero ai fini IVA e non esclude, di per sé, l'applicabilità della disciplina delle esportazioni dirette.
  • La configurabilità di una triangolazione IVA richiede la presenza di tre soggetti distinti e di due cessioni autonome con effettivo trasferimento di proprietà; in difetto di autonomia soggettiva tra i centri coinvolti, l'operazione non può essere qualificata come triangolare.
  • Se i beni sono effettivamente trasferiti a favore del soggetto non residente, l'operazione va ricondotta all'esportazione diretta ex art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 633/1972, anche se il soggetto estero agisce tramite rappresentante fiscale in Italia.
  • Il rappresentante fiscale ha funzione meramente strumentale di interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria e non incide, di regola, sulla territorialità dell'imposta né sulla natura imponibile o non imponibile dell'operazione.
  • In presenza di un'erronea qualificazione della fattispecie da parte del giudice di merito, la Cassazione può correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c. senza per questo cassare la decisione se il dispositivo risulta comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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