Cassazione Penale, Sentenza n. 34889/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: a suo dire mancava il requisito del riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coindagato Andrea Melis, quindi i gravi indizi di colpevolezza non sarebbero stati adeguatamente accertati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari sia limitato ai profili di coerenza, completezza e logicità, non potendo sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti. Ha constatato che l'ordinanza impugnata conteneva riscontri alle dichiarazioni di Melis, in particolare l'accertamento che Melis e Dessì erano stati fermati e controllati insieme dalla Guardia di Finanza in occasione di uno degli acquisti di armi; tali elementi sono stati considerati indipendenti e individualizzanti ai sensi della giurisprudenza interpretativa dell'art. 192 c.p.p. Il peso attribuito a tali riscontri è rimesso al giudice del merito e non sindacabile in Cassazione. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la fattispecie contestata (concorso in porto in luogo pubblico di armi da sparo).
art. 81 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 110 per la partecipazione al reato; inquadramento del concorso formale.
Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (artt. 10, 12, 14)
Norme sul porto e detenzione di armi cui si riferisce la contestazione di reato (articolazione normativa delle fattispecie in materia di armi).
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Interpretato secondo la giurisprudenza di legittimità nel senso che i riscontri alle dichiarazioni di chiamata in correità possono consistere in qualsiasi elemento probatorio indipendente, rappresentativo o logico, purché abbia valenza individualizzante riguardante sia il fatto che la riferibilità dello stesso all'imputato; non è richiesta la prova autosufficiente.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato come conseguenza della decisione: a carico del ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa (in questo caso euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, nel sindacare provvedimenti cautelari, verifica solo la presenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità della motivazione; non rientra nel suo potere sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti.
- Il requisito del "riscontro esterno individualizzante" alle dichiarazioni di chiamata in correità (art. 192 c.p.p.) può essere soddisfatto da qualunque elemento probatorio indipendente che colleghi il fatto all'imputato (anche un fermo/contenuto comune con il coindagato), purché abbia valenza individualizzante; non è necessario che costituisca una prova autonoma e pienamente sufficiente.
- Le censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti o in una diversa ponderazione degli elementi già valutati dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili in Cassazione.
- In casi analoghi è utile raccogliere e documentare elementi di riscontro indipendenti e individualizzanti (controlli, immagini, testimoni terzi, tracce materiali) che colleghino specificamente l'imputato al fatto contestato, poiché la mancanza di tali elementi espone a una conferma delle misure cautelari che difficilmente potrà essere ribaltata in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto e al mancato esame di merito, l'imposizione delle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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