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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 11058 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato 55 intimazioni di pagamento deducendo la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali presupposte. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso solo per due cartelle, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato tutte le intimazioni ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dall’agente della riscossione, che aveva esibito gli avvisi di ricevimento e gli estratti di ruolo senza la matrice o la copia delle cartelle. Equitalia ha ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che le contestazioni del contribuente fossero nuove e tardive, che la documentazione fosse sufficiente e che il giudice tributario fosse privo di giurisdizione sui carichi non tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che le contestazioni sulla valenza probatoria dei documenti costituissero mere difese e non domande nuove. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la sufficienza della documentazione dipende dalla modalità di notifica: in caso di notifica diretta a mezzo posta sono sufficienti l’avviso di ricevimento e l’estratto di ruolo; in caso di notifica tramite ufficiale giudiziario o messo occorrono la matrice o copia della cartella e la relata. Ha inoltre accolto il quinto e il sesto motivo, stabilendo che il giudice tributario avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione per le intimazioni relative a crediti non tributari. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR Puglia, che dovrà verificare la modalità di notifica, la documentazione prodotta, la natura dei crediti e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso che le contestazioni del contribuente sulla sufficienza probatoria degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento costituissero domande nuove o violassero il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono state esaminate censure relative alla violazione di legge, alla nullità della sentenza per omessa pronuncia e ai vizi della motivazione o della valutazione delle prove.

  • Art. 26, comma 1, seconda parte, e comma 4, D.P.R. n. 602/1973

    Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento.

    Quando la cartella è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso e, in caso di contestazione, l’agente della riscossione deve produrre l’avviso di ricevimento e l’estratto di ruolo, senza necessità di depositare anche la matrice o la copia della cartella.

  • Art. 60, D.P.R. n. 600/1973

    Se la notifica della cartella è eseguita tramite ufficiale giudiziario o messo, l’agente della riscossione deve documentare la notifica producendo la matrice o copia della cartella insieme alla relata di notifica.

  • Artt. 2 e 19, D.Lgs. n. 546/1992

    La giurisdizione tributaria riguarda le controversie relative a tributi; per le intimazioni fondate su crediti non tributari il giudice tributario deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La sufficienza della prova della notifica di una cartella dipende dalla modalità concretamente utilizzata: notifica diretta postale oppure notifica tramite ufficiale giudiziario o messo.
  • Per la notifica diretta a mezzo raccomandata, l’avviso di ricevimento, se individua la cartella e il destinatario, insieme all’estratto di ruolo può essere sufficiente a dimostrare la notifica.
  • Per la notifica tramite ufficiale giudiziario o messo, il solo avviso di ricevimento non basta: devono risultare anche la cartella o una sua copia e la relata di notifica.
  • La contestazione dell’efficacia probatoria dei documenti già acquisiti non costituisce necessariamente una domanda nuova in appello, ma può rappresentare una semplice difesa giuridica.
  • La giurisdizione deve essere verificata in base alla natura del credito sottostante: i crediti tributari spettano al giudice tributario, mentre i crediti non tributari devono essere esaminati dal giudice competente secondo la relativa materia.
  • Se il giudice d’appello non chiarisce la modalità di notifica o non distingue tra crediti tributari e non tributari, la decisione può essere cassata con rinvio per nuovi accertamenti.

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