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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32562/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di un lotto di terreno e da una scrittura privata contestuale con cui i venditori si sarebbero impegnati a farsi carico degli eventuali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria richiesti dal Comune. L'acquirente, dopo aver versato al Comune tali oneri, ha chiesto ai venditori o ai loro eredi la rifusione di quanto pagato. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che la scrittura privata fosse collegata al rogito e dovesse essere interpretata in relazione allo statuto urbanistico vigente al momento della vendita, con esclusione dell'obbligo di tenere indenne l'acquirente per oneri derivati dalla realizzazione abusiva del fabbricato e dalla successiva sanatoria. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1353, 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nell'interpretare la scrittura privata alla luce del rogito e di circostanze esterne, anziché della comune intenzione delle parti; 2) violazione degli artt. 36 e 38 d.P.R. n. 380/2001, contestando la qualificazione delle vicende edilizie e sostenendo che l'annullamento della concessione fosse dovuto a vizi formali e non a una condotta illecita imputabile a lui.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non articolava specifiche censure sulla violazione dei canoni ermeneutici, ma mirava a ottenere una rivalutazione del merito attraverso una diversa interpretazione della scrittura privata. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla qualificazione urbanistico-edilizia del fabbricato, ma sull'interpretazione unitaria del complesso negoziale e sul riferimento dello statuto urbanistico al momento del rogito. La ricorrente principale è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    menzionato come rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto per violazione di legge sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nella giurisprudenza citata come possibile veicolo di censura dell'interpretazione contrattuale solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo

  • artt. 1353, 1362 e 1363 c.c.

    richiamati dal ricorrente come norme sui criteri di interpretazione del contratto e sulla condizione

  • artt. 36 e 38 d.P.R. n. 380/2001

    richiamati dal ricorrente in tema di disciplina amministrativa della sanatoria edilizia e degli effetti dell'annullamento del titolo edilizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo denunciando specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica o l'omesso esame di un fatto decisivo, non mediante una mera contrapposizione di letture alternative.
  • Per dedurre utilmente la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. occorre indicare con precisione quali canoni siano stati disattesi e in quale passaggio argomentativo il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando un negozio privato è collegato ad altri atti dell'operazione economica complessiva, il giudice può interpretarlo tenendo conto del collegamento negoziale e del testo degli atti connessi, se ciò è funzionale a ricostruire la comune volontà delle parti.
  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile per difetto di specificità se non attinge la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limita a criticare profili estranei alla reale motivazione della decisione.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti temporali, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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