Cassazione Civile, Sentenza n. 6205/2020 del 05/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La Guardia di Finanza aveva rilevato che la società contribuente aveva acquistato merci da un’altra società solo in parte fatturate. Sulla base del processo verbale, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento recuperando a tassazione maggiori ricavi per Euro 154.609 e IVA per Euro 30.922. La Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza n. 63/14/12 depositata il 1° febbraio 2012, accoglieva invece l’appello, ritenendo che l’Ufficio avesse fondato l’accertamento essenzialmente sugli studi di settore, senza adeguata motivazione e riscontri riferiti alla realtà aziendale. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., perché la CTR avrebbe trascurato che l’acquisto di merci non fatturate, da cui originava l’accertamento, era coperto da giudicato; 2) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1972, dell’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 570/1996, poiché l’accertamento non sarebbe stato basato sugli studi di settore come metodo autonomo, ma su presunzioni desunte dalla documentazione extracontabile rinvenuta presso la società fornitrice e dalla mancanza, presso la contribuente, di documentazione attestante le quantità effettivamente consegnate; gli studi di settore sarebbero stati utilizzati soltanto per determinare la percentuale di ricarico sui beni acquistati senza fattura; 3) censura relativa alla mancata rideterminazione dei ricavi da parte della CTR dopo l’annullamento dell’avviso.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, trattati congiuntamente, ritenendo che la CTR avesse erroneamente ricondotto l’accertamento al solo impiego degli studi di settore. Dall’avviso risultava invece che il presupposto dell’accertamento era l’acquisto di merci in nero e che l’Ufficio aveva fatto riferimento alle condizioni previste dalla disciplina dell’accertamento analitico-induttivo e alle irregolarità emerse da verifiche presso altro contribuente. Gli studi di settore erano stati utilizzati solo per determinare concretamente la percentuale di ricarico applicabile agli acquisti non fatturati. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
La CTR, affermando che l’Ufficio aveva basato la propria pretesa contestando al contribuente maggiori ricavi solo sulla base delle risultanze degli studi di settore e senza utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti, avrebbe trascurato che il fatto che la D.e.a.s. avesse acquistato dalla società Plauso merce in nero (fatto su cui si fondava l’accertamento stesso) era ormai coperto da giudicato.
La norma è invocata dall’Agenzia in relazione all’efficacia di giudicato del fatto dell’acquisto di merce non fatturata. La Corte accoglie il ricorso sui primi due motivi congiuntamente e non formula una statuizione autonoma sul profilo del giudicato.
art. 324 c.p.c.
La CTR, affermando che l’Ufficio aveva basato la propria pretesa contestando al contribuente maggiori ricavi solo sulla base delle risultanze degli studi di settore e senza utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti, avrebbe trascurato che il fatto che la D.e.a.s. avesse acquistato dalla società Plauso merce in nero (fatto su cui si fondava l’accertamento stesso) era ormai coperto da giudicato.
La norma è richiamata nel motivo concernente il giudicato sull’acquisto di merci non fatturate; la decisione non sviluppa una distinta interpretazione dell’art. 324 c.p.c., poiché accoglie congiuntamente i primi due motivi.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Contrariamente a tale assunto depone l’esame del contenuto dell’avviso di accertamento che dimostra come il presupposto sia stato individuato dall’Ufficio nella sussistenza delle condizioni degli artt. 39 e 54, mentre gli studi di settore sono stati utilizzati al solo fine di determinare in concreto la misura della percentuale di ricarico sugli acquisti non fatturati riscontrati dalla Guardia di Finanza.
L’accertamento è riconducibile alla disciplina dell’art. 39, comma 1, lett. d), poiché il suo presupposto era l’acquisto di merci non fatturate e l’inattendibilità delle scritture contabili; gli studi di settore servivano soltanto a quantificare la percentuale di ricarico.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54
Contrariamente a tale assunto depone l’esame del contenuto dell’avviso di accertamento che dimostra come il presupposto sia stato individuato dall’Ufficio nella sussistenza delle condizioni degli artt. 39 e 54, mentre gli studi di settore sono stati utilizzati al solo fine di determinare in concreto la misura della percentuale di ricarico sugli acquisti non fatturati riscontrati dalla Guardia di Finanza.
La disposizione rileva perché l’accertamento era fondato anche sulle irregolarità risultanti da verifiche eseguite nei confronti di un altro contribuente; il ricorso agli studi di settore non costituiva, da solo, il presupposto dell’azione accertatrice.
D.P.R. n. 570/1996, art. 1, comma 2, lett. a)
Nessuna quote testuale della sentenza interpreta o applica specificamente questa disposizione.
La norma è indicata nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte non ne fornisce una specifica interpretazione nel ragionamento decisorio riportato.
Massime di principio
- Quando l’avviso di accertamento individua come presupposto l’acquisto di merci non fatturate e le irregolarità risultanti da verifiche presso un altro contribuente, l’accertamento non può essere considerato fondato esclusivamente sugli studi di settore solo perché questi sono richiamati nella quantificazione della pretesa.
- Gli studi di settore possono essere impiegati per determinare in concreto la percentuale di ricarico applicabile agli acquisti non fatturati già riscontrati, senza che ciò trasformi il metodo di quantificazione nel presupposto autonomo dell’accertamento.
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