Cassazione Penale, Sentenza n. 2090/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva rigettato il gravame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia in carcere per plurime ipotesi di peculato, anche in concorso, a danno della "Padre Pio società cooperativa" in amministrazione giudiziaria (capi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,19). Ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari ai sensi degli artt. 275, comma 4, e 292, comma 2, lett. b) e c-bis) c.p.p.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per assenza di adeguata motivazione sulla gravità indiziaria dei reati contestati.
La decisione
Il difensore ha depositato rinuncia al ricorso via PEC il 3 dicembre 2024; il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., con conseguente estinzione del rapporto processuale. Per l'anticipata rinuncia il Collegio ha ritenuto di non applicare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ma ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per il riesame delle misure cautelari adottate dal GIP; contesto procedurale dell'impugnazione.
art. 275, comma 4 cod. proc. pen.
Riferimento normativo alle esigenze cautelari che devono essere valutate per la custodia in carcere; il ricorrente censurava la mancata autonoma valutazione di tali esigenze.
art. 292, comma 2, lett. b) e c-bis) cod. proc. pen.
Norme che elencano le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, ecc.); il ricorrente sosteneva che il Tribunale del riesame non avesse adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per Cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); citate per descrivere i profili di censura presentati dal ricorrente.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia; applicata dal Collegio per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia depositata dal difensore.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la liquidazione delle spese processuali; il Collegio ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese nonostante l'inammissibilità per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se validamente effettuata da difensore munito di procura speciale e depositata prima dell'udienza, determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia e l'estinzione del rapporto processuale (art. 591(1)(d) c.p.p.).
- La rinuncia anticipata può essere tenuta in considerazione dal Collegio per evitare l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ma non impedisce che siano liquidate le spese processuali a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, il merito delle censure (es. valutazione delle esigenze cautelari o della gravità indiziaria) non viene più esaminato dalla Corte e quindi non si ottiene una pronuncia favorevole sulle questioni sostanziali.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare è fondamentale che le doglianze siano specifiche e che il difensore richieda espressamente un'autonoma e motivata valutazione delle esigenze cautelari (artt. 275 e 292 c.p.p.); in mancanza, anche se il ricorso fosse valutato, può risultare inadeguato.
- La validità formale della rinuncia (tempo di deposito, procura dell'avvocato) è essenziale: una rinuncia irregolare potrebbe non produrre gli effetti di estinzione e inammissibilità qui descritti.
- Se si vuole evitare l'onere delle spese processuali, la rinuncia da sola potrebbe non bastare; valutare soluzioni concordate o istanze specifiche al Collegio per la remissione delle spese.
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