Cassazione Penale, Sentenza n. 27033/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi censurano, ciascuno per le proprie ragioni, la decisione della Corte d'appello di Napoli del 08/10/2021: per Acampora si contesta la mancata valorizzazione delle ammissioni di responsabilità rese al pubblico ministero (confessione/interrogatorio 29/4/2015) e, conseguentemente, l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; per D'Aniello si deduce carenza e genericità della motivazione della sentenza di appello (abuso del rinvio per relationem alla motivazione di primo grado), il presunto travisamento/insufficienza probatoria delle intercettazioni in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione (capi L e M e CC) e, nei motivi aggiunti, la mancata indicazione dei singoli aumenti di pena nella continuazione e mancanza di motivazione specifica sulla sua posizione; per Jakimi si denuncia l'uso tautologico delle intercettazioni per fondare la chiamata in correità, la mancata declaratoria di prescrizione ove ritenuta esclusa la recidiva e il diniego ingiustificato delle attenuanti generiche (anche per presunta situazione di indigenza non documentata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso distintamente sui tre ricorsi: per Acampora il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza impugnata è annullata in tale punto e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, mentre le affermazioni di responsabilità restano irrevocabili; il giudice di legittimità ha inoltre accertato che, con il computo dei periodi di sospensione, i termini di prescrizione dei reati più prossimi non sono ancora decorso. I ricorsi proposti da D'Aniello sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati nella parte proposta: la Corte ha ritenuto che sussistesse una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e d'appello coerenti), che legittima la conferma delle valutazioni di merito e preclude un sindacato estensivo di Cassazione; il motivo sugli aumenti di pena è stato dichiarato non consentito nei motivi aggiunti per essere autonomo rispetto al ricorso principale e pertanto inammissibile. Il ricorso di Jakimi è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato la valutazione probatoria fondata sulle intercettazioni e sulla chiamata in correità, ha dichiarato non maturata la prescrizione per i reati in contestazione alla data della sentenza d'appello e ha ritenuto coerente la motivazione che ha escluso le attenuanti generiche. Per D'Aniello e Jakimi è stata disposta la condanna alle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno per profili di colpa nella presentazione dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. c) e lett. e)
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; nel caso è richiamata per censurare vizi di violazione di legge e di travisamento della prova/omissione nella motivazione. La Corte ricorda i requisiti richiesti per dedurre il travisamento della prova in Cassazione (identificazione dell'atto, dato probatorio, prova della verità e dimostrazione dell'incidenza decisiva).
art. 125 c.p.p.
Richiamato dai difensori per sottolineare l'obbligo di motivazione della sentenza e i limiti del ricorso alla motivazione per relationem; la Corte ne utilizza il principio per valutare se la motivazione di appello integri una spiegazione autonoma o si limiti a rinviare passivamente al primo grado.
legge n. 46/2006
art. 8, comma 1 (modifica art. 606 c.p.p.)
Modifica che ha ampliato il sindacato di legittimità consentendo il controllo in Cassazione del cosiddetto travisamento della prova; nella decisione la Corte applica i criteri introdotti dalla modifica per valutare le deduzioni sui dati probatori omessi o travisati.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; la Corte lo applica per condannare D'Aniello e Jakimi al pagamento di euro 3.000 ciascuno.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2011
Riferimento giurisprudenziale richiamato dal difensore di Acampora per sostenere che la confessione e il comportamento collaborativo meritano rilievo ai fini della rieducazione e del riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte di Cassazione valuta l'effettiva considerazione di tale elemento nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Ammissioni o confessioni rese in fase precoce (es. interrogatorio al PM) possono costituire elemento decisivo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice d'appello deve valutare esplicitamente tale dato e non ometterlo dalla motivazione.
- Il ricorso per Cassazione per travisamento della prova richiede una deduzione puntuale: indicazione specifica dell'atto/processo, individuazione del dato incompatibile con la motivazione, prova della verità dell'atto e dimostrazione dell'incidenza decisiva sull'impianto motivazionale; deduzioni vaghe o generiche sono inammissibili.
- In presenza della cosiddetta "doppia conforme" (motivazioni di primo e secondo grado coerenti), il sindacato della Cassazione è fortemente limitato: è difficile ottenere l'annullamento per vizi valutativi salvo che il giudice d'appello abbia introdotto nuovi atti probatori o valutazioni non presenti al primo grado.
- I motivi aggiunti in cassazione non possono ampliare il thema decidendum rispetto ai motivi principali: non possono introdurre doglianze sostanzialmente nuove o autonome rispetto al ricorso principale, pena l'inammissibilità.
- La valutazione della prescrizione richiede il computo preciso dei termini e dei periodi di sospensione: la sola evocazione astratta della prescrizione senza il calcolo dettagliato non è sufficiente per ottenere la declaratoria.
- Quando la decisione di merito si fonda su intercettazioni o dichiarazioni di terzi (es. chiamata in correità), il giudice deve motivare in modo non tautologico l'interpretazione delle conversazioni; tuttavia, se la motivazione di merito è congrua e coerente, in Cassazione è difficile ribaltarla.
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