Cassazione Penale, Sentenza n. 47162/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta al Cossentino (agente di polizia penitenziaria) per i reati connessi a contatti illeciti con il clan Lo Russo; i motivi dedotti in cassazione: 1) omissione/errata valutazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante ammissione dei fatti e pregressa condotta di servizio integrare la posizione personale; 2) errore nel calcolo della pena relativo all'applicazione dell'aggravante dell'art. 416-bis, comma 1 cod. pen., con contestazione che la Corte di appello avesse detto di contenere l'aumento a un terzo ma poi lo avesse computato in misura di metà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (rinviando al principio che il riconoscimento delle attenuanti generiche è apprezzamento di merito ampiamente discrezionale e che la motivazione della Corte territoriale era congrua nel negarle, anche per la ripetizione e gravità delle condotte e per il momento tardivo dell'ammissione). Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato un mero errore di computo nella quantificazione dell'aumento per l'aggravante 416-bis (la Corte di appello aveva dichiarato di voler applicare un aumento di un terzo ma aveva calcolato e applicato la metà), e, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al computo della pena e l'ha rideterminata in cinque anni e quattro mesi di reclusione, rigettando il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1, codice penale
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante prevede un aumento della pena da un terzo alla metà; nella specie la Corte territoriale ha dichiarato di voler applicare l'aumento di un terzo ma ha computato per errore un aumento pari alla metà, errore suscettibile di correzione da parte della Cassazione.
art. 619, comma 2, codice di procedura penale
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla la sentenza limitatamente a vizi di calcolo o similari, di rideterminare la pena in luogo della rimessione; qui è stato utilizzato per correggere il mero errore di computo e rideterminare la pena in 5 anni e 4 mesi.
artt. 81, 110, 319, 321, 416‑bis.1 codice penale (capo di imputazione)
artt. 81, secondo comma, 110, 319, 321, 416 bis.1 cod. pen.
Norme richiamate nell'imputazione a carico dell'imputato per i reati di corruzione e concorso, con l'aggravante del 416-bis; la Cassazione ha valutato soltanto i profili di diritto relativi alla quantificazione della pena e alla valutazione delle attenuanti generiche.
art. 41‑bis ordinamento penitenziario (contesto fattuale)
art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario
Rilevante per descrivere il contesto aggravante della condotta (detenuto sottoposto al regime 41-bis) ma non direttamente oggetto di interpretazione giuridica nella decisione di cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (procedura scritta in Cassazione)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
Riferimento alla disciplina che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; rilevanza procedurale non sostanziale sulla decisione di merito.
Massime di principio
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è valutazione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici della motivazione. Non è obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi proposti dall'imputato, purché indichi ragioni ostative chiare e di preponderante rilievo.
- La tempestività e la valenza oggettiva dell'ammissione/resipiscenza sono elementi rilevanti: un'ammissione tardiva (dopo la sentenza di primo grado o dopo l'accertamento) può essere valutata come meno significativa ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
- L'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, cod. pen. comporta un aumento della pena da un terzo alla metà; il giudice deve indicare chiaramente la misura scelta e calcolarla correttamente: eventuali errori aritmetici possono essere corretti in cassazione, anche mediante rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
- Se la Corte territoriale dichiara di voler contenere un aumento entro una determinata misura (es. un terzo) ma effettua un diverso calcolo, l'errore è di natura aritmetica e legittima la correzione in sede di legittimità senza necessità di rinvio.
- Nei procedimenti di impiego di norme aggravanti o attenuanti complesse, è necessario che la motivazione espliciti sia la scelta di principio (perché si applica o si esclude la circostanza) sia il calcolo aritmetico coerente della pena risultante.
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