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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10202/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando anche i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro aveva riformato parzialmente la condanna inflitta in primo grado, dichiarando prescritta una violazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 159/2011 e assolvendo l'imputato da alcune contestazioni ex art. 75, comma 2, del medesimo decreto, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione per una residua condotta del 4 ottobre 2014. Il ricorso per cassazione, proposto dalla difesa, deduceva un unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, la sentenza sarebbe stata carente di specifica motivazione e non avrebbe adeguatamente considerato la natura della violazione contestata, che sarebbe consistita in una mera dimenticanza, peraltro collegata all'assunzione di un farmaco. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e non parametrato alla motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente richiamato la giurisprudenza secondo cui le prescrizioni della sorveglianza speciale impongono il rispetto di tutte le norme a contenuto precettivo e che integra il reato qualsiasi inosservanza, anche lieve, dell'obbligo imposto, compresa la regolazione degli orari di presentazione per la firma. Ha inoltre rilevato che, quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ossia la cosciente volontà di inadempiere a obblighi conosciuti; la pretesa dimenticanza dell'obbligo si risolve in una ignoranza del precetto, rilevante solo nei limiti dell'art. 5 c.p.

Norme richiamate

  • art. 76 d.lgs. n. 159/2011

    La violazione richiamata è stata considerata già dichiarata estinta per prescrizione in appello; non è oggetto di ulteriore scrutinio nel merito.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    La norma punisce l'inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale; rileva anche una violazione di modesta entità e richiede dolo generico.

  • art. 5 c.p.

    L'asserita dimenticanza dell'obbligo, incidendo sulla conoscenza del precetto, è trattata come ignoranza della legge penale e rileva solo nei limiti consentiti dalla disciplina sull'ignoranza inevitabile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni imposte all'interessato devono essere rispettate nella loro interezza e comprendono tutte le norme a contenuto precettivo, non soltanto quelle penalmente sanzionate.
  • Integra la violazione penalmente rilevante qualsiasi inosservanza delle prescrizioni della misura di prevenzione, anche se di minima entità o consistita in un lieve ritardo nell'adempimento dell'obbligo di presentazione.
  • Per la configurabilità del reato di inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, ossia la cosciente volontà di non adempiere a un obbligo conosciuto; le ragioni soggettive dell'omissione non escludono di regola il dolo.
  • La mera allegazione di una dimenticanza non basta a escludere la responsabilità quando si traduca, in concreto, nella mancata osservanza di un obbligo già conosciuto, poiché il problema investe la conoscenza del precetto e non un errore sul fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure siano generiche, non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e prive dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base delle doglianze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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