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Ordinanza

Ordinanza n. 1904/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria di merito finale del concorso indetto con DM 26 /10 /2023 per la classe di concorso EEEE Scuola Primaria per la regione Campania pubblicata il 27 novembre 2024, quanto al punteggio parziale e specifico non attribuito alla ricorrente con riferimento alla valutazione titoli.

Giustizia amministrativa202601419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per la classe EEEE, nella parte relativa al punteggio attribuito per la valutazione dei titoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, candidata al concorso per titoli ed esami indetto con D.M. 26 ottobre 2023 n. 206 per la classe EEEE della scuola primaria nella Regione Campania, ha contestato il punteggio attribuito per i titoli posseduti. In particolare, ha dedotto che, nonostante una richiesta di rettifica in autotutela, le fossero stati riconosciuti complessivamente 16,25 punti anziché 45,00 per l’abilitazione derivante dalla laurea in scienze della formazione primaria, il titolo di sostegno, la certificazione linguistica C2 e i titoli di servizio. Secondo la ricorrente, l’erronea valutazione dei titoli avrebbe determinato la sua esclusione dalla graduatoria finale. Il ricorso è stato riassunto davanti al TAR Campania in seguito alla declaratoria di incompetenza del TAR Lazio. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite senza depositare memorie o documenti.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ritenendo che la specificità delle doglianze imponesse l’acquisizione di ulteriori elementi, ha ordinato all’Amministrazione scolastica resistente di depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una relazione documentata sui fatti di causa. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla procedura selettiva, potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso, rilevando che la riassunzione era stata notificata a un solo controinteressato. L’integrazione è stata autorizzata per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, secondo le modalità indicate nell’ordinanza. La pubblicazione dovrà avvenire entro 30 giorni, con deposito della prova entro gli ulteriori 15 giorni; è stato previsto il versamento di € 30,00 all’Amministrazione per l’attività di pubblicazione. Il prosieguo della discussione dell’istanza cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026.

Norme richiamate

  • D.M. 26 ottobre 2023 n. 206

    È l’atto con cui è stato indetto il concorso per titoli ed esami relativo alla classe di concorso EEEE; il provvedimento non definisce nel merito la corretta attribuzione dei punteggi.

  • art. 49 c.p.a.

    La disposizione è richiamata implicitamente attraverso l’ordine di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dell’elevato numero di controinteressati.

Massime di principio

  • Quando le doglianze contro la valutazione dei titoli in una procedura concorsuale siano specifiche ma gli atti disponibili non consentano ancora di decidere, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione documentata dall’amministrazione procedente prima di esaminare la domanda cautelare.
  • Se l’eventuale accoglimento del ricorso contro una graduatoria concorsuale può pregiudicare numerosi partecipanti, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e dell’elenco nominativo sul sito istituzionale dell’amministrazione, quando tale modalità sia ritenuta idonea a rendere effettiva la conoscibilità del giudizio.
  • L’ordine di integrazione del contraddittorio può prevedere termini distinti per l’esecuzione delle pubblicazioni e per il deposito della relativa prova, nonché specifici obblighi dell’amministrazione riguardo alla permanenza online degli atti e alla predisposizione di un collegamento facilmente accessibile dalla home page.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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