Cassazione Penale, Sentenza n. 25832/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Torino del 5.2.2024 che aveva respinto l'istanza di revoca del provvedimento del 17.11.2023 che aveva disposto il pagamento dell'indennità di occupazione per l'immobile sequestrato in Venaria Reale. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 40 del D.Lgs. 159/2011 sostenendo che la corresponsione dell'indennità non fosse obbligatoria, che ella non abitasse più nell'immobile e che non avesse risorse per pagare l'indennità; chiedeva quindi la revoca dell'obbligo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che, richiamando l'art. 40 comma 2-bis in relazione all'art. 47 R.D., ha escluso l'esenzione dall'indennità in assenza di prova di emergenza abitativa o di indigenza. Il Tribunale aveva motivato la decisione con elementi fattuali, ritenendo non provata la situazione di patente difficoltà economica o di inabilità lavorativa. La Cassazione ha inoltre richiamato l'orientamento consolidato che legittima l'imposizione di una indennità per la prosecuzione dell'occupazione dell'immobile sottoposto a sequestro, salvo prova da parte del beneficiario dei presupposti di esonero. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011, art. 40, comma 2-bis
"nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il Tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito"
La norma autorizza il differimento dello sgombero ma subordinandolo, a pena di revoca, all'obbligo del beneficiario di corrispondere l'indennità stabilita dal tribunale; l'esenzione è possibile solo nei casi espressamente previsti (emergenza abitativa/indigenza) e grava sulla parte che la invoca l'onere probatorio.
D.Lgs. 159/2011, art. 21
Riconosce che, con il sequestro, si realizza lo spossessamento del bene; quindi l'occupante non può assumere una disponibilità 'sine titulo' in senso di proprietà, giustificando la possibilità di imporre un'indennità per l'uso continuato.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 47 L.F.)
Richiamato dall'art. 40 D.Lgs. 159/2011; individua il quadro normativo in cui può essere disposto il differimento dello sgombero e le relative condizioni.
Legge n. 161/2017 (novella all'art. 40 D.Lgs. 159/2011)
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 40, codificando l'orientamento giurisprudenziale che legittima l'imposizione di una indennità per la prosecuzione dell'occupazione dell'immobile sottoposto a sequestro e disciplinando i presupposti per l'esenzione.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per la condanna della ricorrente al versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Il tribunale che differisce lo sgombero di un immobile sottoposto a sequestro può legittimamente imporre al beneficiario il pagamento di una indennità di occupazione; non si tratta di una mera facoltà inefficace.
- L'esenzione dall'obbligo di corresponsione dell'indennità è possibile solo in presenza di condizioni specifiche (emergenza abitativa e mancanza di redditi adeguati o di altri immobili) e spetta all'occupante provarne l'effettiva esistenza.
- Il sequestro comporta lo spossessamento del bene, giustificando l'imposizione di un canone o indennità per l'uso continuato da parte del soggetto che vi risiede.
- Le valutazioni del giudice di merito basate su elementi fattuali relativi alla situazione economica e abitativa dell'istante hanno rilevanza e non sono facilmente censurabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
- Ricorsi alla Cassazione che si limitano a contestare in diritto la decisione senza confutare i rilievi fattuali motivati dal giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili e comportano sanzioni pecuniarie e spese.
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