Sentenza n. 38/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 1562/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 2146/2023 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.11.2023, notificata il 01/12/2023 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza n. 1562/2023 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 1° dicembre 2023 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita quanto all'emissione della Carta elettronica del docente e all'accredito dell'importo complessivo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. L'unico adempimento risultante era il pagamento delle spese liquidate in favore del difensore. La ricorrente ha inoltre evidenziato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima di agire esecutivamente contro l'amministrazione. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente con l'importo stabilito nel titolo, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza di fondi, al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali passate in giudicato o comunque esecutive.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere inutilmente decorso prima dell'attivazione dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale base del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione, non sia stata eseguita quanto agli obblighi specificamente imposti dal titolo.
- Per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni soggette all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell'attivazione degli strumenti esecutivi; il suo inutile decorso consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo alla persistente inottemperanza e alla richiesta della parte.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità di bilancio, gli strumenti finanziari previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.
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