Sentenza n. 871/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1309/2025 del 26/05/2025 resa dal Tribunale di Torino, all'esito del giudizio R.G. n. 10729/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale di Torino in data 19/01/2026, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente dell’importo pari a n. 6 mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 1309/2025, recante condanna al pagamento di sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino n. 1309/2025, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo pari a sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni. La ricorrente ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi, con esclusione delle spese già liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il titolo era stato notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha rilevato la conformità della sentenza azionata all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la regolare notificazione via PEC al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di contestazioni sull'omessa esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Le spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità delle inottemperanze ministeriali relative a condanne per cause di lavoro dei docenti e il possibile aggravio erariale derivante da interessi, penalità di mora e spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario azionata in ottemperanza deve essere attestata conforme all'originale; tale conformità è stata ritenuta sussistente nel caso concreto.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Norma richiamata quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c., applicabile alla certificazione di conformità del titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato recante una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia spontaneamente adempiuto.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per una condanna pecuniaria, dopo la notificazione del titolo in forma conforme all'originale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, termine applicabile anche a tale giudizio.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell'assenza di contestazioni sull'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, comprensivo del pagamento del capitale e degli interessi dovuti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato.
- L'inerzia reiterata dell'amministrazione nell'esecuzione di condanne giudiziali, con conseguente maturazione di interessi, penalità e spese, può essere segnalata alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza contabile.
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