Cassazione Penale, Sentenza n. 46634/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno che aveva dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) e di semilibertà (art. 50 Ord. pen.) presentate da Buono in relazione a pena complessiva di sei anni per reati in materia di stupefacenti (artt. 73, 74 DPR 309/1970). Il ricorrente censura violazione dell'art. 58-ter Ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare il ruolo assunto da Buono nel sodalizio (corriere) senza valutare il dato obiettivo relativo all'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità (fatti fino al 2012) che renderebbero impossibile un'util utile collaborazione, nonché senza considerare la natura "priva di vittima" del reato rispetto all'adempimento di obblighi risarcitori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e non viziata: il giudice di merito ha fondato la decisione sul ruolo di corriere rivestito da Buono nel sodalizio e sull'assenza di un disvelamento integrale dei fatti, argomentazioni congrue alla luce delle sentenze di merito. La Corte ha applicato la disposizione transitoria dell'art. 3 del d.l. n. 162/2022 (che disciplina i casi di "collaborazione impossibile/irrilevante" per fatti commessi prima della novella), e ha sottolineato che spetta al ricorrente l'onere di allegare elementi specifici diversi dalla mera buona condotta carceraria per escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. La Corte ha inoltre ricordato che non è consentito al giudice di legittimità riesaminare i fatti valutati dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario (affidamento in prova al servizio sociale)
I benefici richiesti (affidamento in prova) sono stati domandati dal ricorrente ma il Tribunale li ha ritenuti inammissibili per mancanza dei presupposti oggettivi (ruolo associativo e assenza di elementi che escludano i collegamenti attuali).
art. 50 Ordinamento penitenziario (semilibertà)
La richiesta di semilibertà è stata trattata unitamente all'affidamento e ritenuta inammissibile per le stesse ragioni di carenza di elementi specifici.
art. 4-bis legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)
"adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti la condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e la allegazione di elementi specifici, diversi ed ulteriori rispetto alla mera regolarità della condotta carceraria che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con il contesto di commissione del reato"
La disciplina "a regime" richiede l'allegazione di elementi specifici (adempimento risarcitorio o impossibilità, elementi ulteriori oltre alla semplice buona condotta) per concedere i benefici anche in assenza di collaborazione.
art. 3 del d.l. n. 162/2022 (disposizione transitoria)
"Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti ... nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione ... i benefici ... possono essere concesse ... purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata"
Per i reati commessi prima della novella, opera un regime transitorio che ammette la valutazione della 'collaborazione impossibile/irrilevante' se la sentenza di merito accerta la limitata partecipazione o l'integrale chiarimento dei fatti; tuttavia rimane necessario acquisire elementi che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
art. 58-ter Ordinamento penitenziario
Norma invocata dal ricorrente nella censura (istante che lamenta inosservanza), ma la Corte non ha ritenuto che la sua violazione fosse provata o che comportasse l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (modificato dalla L. n. 46/2006)
Limiti all'esame di merito in sede di legittimità: la Corte di Cassazione non può riformulare la valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito o adottare autonomi parametri di ricostruzione dei medesimi elementi.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
Disposto il pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 62 n.6 c.p., art. 114 e art. 116 c.p. (richiamati nel testo)
Norme citate nel contesto dell'art. 3 d.l. 162/2022 come esempi di circostanze attenuanti o di norme relative al risarcimento; utili ai fini della possibile concessione dei benefici anche successivamente al risarcimento.
Massime di principio
- Per fatti commessi prima della modifica normativa (entrata in vigore del d.l. 162/2022) bisogna applicare la disposizione transitoria (art. 3): il candidato "silente" può essere valutato per il regime transitorio solo se la sentenza di condanna evidenzia limitata partecipazione o l'integrale accertamento dei fatti; tuttavia è necessario acquisire specifici elementi che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
- La mera buona condotta carceraria non è sufficiente: il richiedente deve allegare elementi concreti e specifici (adempimento degli obblighi civili o impossibilità, elementi diversi dalla condotta detenuta, iniziative a favore delle vittime se rilevanti) per ottenere benefici senza collaborazione con la giustizia.
- Quando il giudice di merito, sulla base delle sentenze di condanna, valuta che il ruolo del detenuto nel sodalizio fosse rilevante (es. corriere), questo può legittimamente essere usato per escludere l'utilità della collaborazione e quindi negare i benefici.
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti di merito: le censure che sollevano una diversa valutazione probatoria o chiedono la riscrittura del quadro fattuale sono generalmente inammissibili o destinate al rigetto.
- Per una migliore probabilità di successo in casi analoghi, il difensore dovrebbe produrre in sede di merito e in sede cautelare prove e allegazioni specifiche: sentenze che attestino limitata partecipazione, documentazione di risarcimento o impossibilità ad adempiere, elementi concreti che dimostrino l'assenza di collegamenti attuali con contesti criminosi (es. attestazioni investigative, attività lavorative e sociali dimostrabili, dichiarazioni di terzi autorevoli).
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