Ordinanza n. 1040/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti emessi in data 03.02.2026 dal Dirigente dello S.U.I. della Prefettura di Napoli, con cui è stata disposta la revoca di n. 20 Nulla Osta al lavoro subordinato stagionale, richiesti in data 27.03.2023 e rilasciati in data 02.05.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca di 20 nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i provvedimenti del Dirigente dello Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Napoli che hanno revocato 20 nulla osta al lavoro subordinato stagionale, richiesti il 27 marzo 2023 e rilasciati il 2 maggio 2023. La controversia cautelare riguarda la legittimità delle revoche, adottate a seguito del parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli. Il ricorrente ha contestato, in particolare, la rilevanza della mancata assunzione dei lavoratori negli anni successivi al 2022, sostenendo che essa fosse dipesa dall'inerzia dell'Ambasciata, e ha lamentato un pregiudizio economico per la propria attività imprenditoriale. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris e ha rinviato l'approfondimento delle questioni alla fase di merito. In via sommaria, ha ritenuto che le revoche apparissero atti dovuti e vincolati, conseguenti al parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il parere era fondato sulla verifica di congruità prevista dall'art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999, divenuta obbligatoria per effetto del sopravvenuto d.l. n. 145/2024, e aveva evidenziato una palese sproporzione tra i 20 lavoratori richiesti e la capacità occupazionale storica dell'impresa, risultante dalle banche dati INPS, dalle quali emergeva un impiego di manodopera quasi nullo negli anni precedenti. Il TAR ha ritenuto non sufficiente, allo stato, la spiegazione del ricorrente relativa all'inerzia dell'Ambasciata, poiché l'istanza originaria doveva essere valutata in rapporto alla capacità economica e alle esigenze dell'impresa dimostrate al momento della richiesta. Ha inoltre escluso che il rilascio iniziale dei nulla osta, avvenuto mediante una procedura semplificata con verifiche posticipate, avesse generato un legittimo affidamento tutelabile, essendo prevista dalla normativa la revoca successiva in presenza di elementi ostativi. Il pregiudizio economico allegato è stato ritenuto non sufficiente, in assenza di un solido fumus e di una puntuale dimostrazione dell'attualità di un danno grave e irreparabile, anche perché non era stata provata l'impossibilità di reperire aliunde la manodopera necessaria. Nel bilanciamento cautelare è prevalso l'interesse pubblico alla corretta applicazione della disciplina sui flussi migratori e alla prevenzione dell'elusione della normativa. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; la misura è stata negata per l'assenza di sufficienti profili di fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile adeguatamente allegato e dimostrato.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
Prevede la verifica di congruità posta a fondamento del parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, in relazione alla capacità economica e alle esigenze dell'impresa.
d.l. 145/2024
Secondo l'ordinanza, ha reso obbligatoria la verifica di congruità prevista dall'art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. 394/1999.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di nulla osta al lavoro stagionale può essere considerata, prima facie, atto vincolato quando costituisce conseguenza del parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro fondato sulla verifica obbligatoria di congruità dell'istanza.
- La congruità di una richiesta di nulla osta al lavoro stagionale deve essere valutata in rapporto alla capacità economica e alle esigenze dell'impresa dimostrate al momento della presentazione dell'istanza; la mancata assunzione successiva dei lavoratori non supera di per sé il rilievo dell'incongruenza originaria.
- Il rilascio iniziale del nulla osta nell'ambito di una procedura semplificata con verifiche posticipate non determina, di per sé, un legittimo affidamento tutelabile quando la disciplina applicabile prevede espressamente la successiva revoca in presenza di elementi ostativi.
- Il pregiudizio economico derivante dalla revoca di nulla osta non giustifica la sospensione cautelare in assenza di un solido fumus boni iuris e di una puntuale dimostrazione dell'attualità del danno grave e irreparabile, compresa l'impossibilità di reperire altrimenti la manodopera necessaria.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla corretta applicazione della disciplina sui flussi migratori e alla prevenzione dell'elusione delle relative disposizioni può prevalere sul pregiudizio economico non adeguatamente provato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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