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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16337/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subagente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di sub-agenzia assicurativa sciolto anticipatamente dalla preponente. L'originario subagente aveva chiesto la condanna della mandante al pagamento di somme asseritamente dovute per il mancato guadagno maturato nei mesi da luglio a dicembre 2007, quantificandole secondo varie basi contrattuali indicate nell'atto introduttivo e richiamate come criteri di stima del pregiudizio. Il Tribunale aveva rigettato integralmente la domanda, mentre la Corte d'appello, accogliendo in parte l'impugnazione proposta dagli eredi dell'attore, aveva condannato i soci della società preponente al pagamento di una somma liquidata equitativamente. I ricorrenti in Cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione e violazione degli artt. 414 e 113 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse trasformato una domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno in una domanda di adempimento contrattuale relativa alle provvigioni; 2) violazione degli artt. 1748, commi 1 e 4, e 2119 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la clausola contrattuale richiamata disciplinasse solo i tempi di pagamento e che, essendo il rapporto cessato per giusta causa, nessuna provvigione fosse maturata per gli affari non incassati; 3) violazione delle norme sul processo e sulla prova (artt. 115, 414, 416 c.p.c.; artt. 2697, 1226, 2729 c.c.) e omesso esame, contestando la ritenuta mancanza di specifiche contestazioni sul quantum e la ripartizione dell'onere probatorio, oltre alla liquidazione equitativa del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice e non vi è stata mutazione del bene della vita né introduzione di un tema nuovo; ha respinto il secondo perché si risolveva in una censura sull'interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione plausibile e non illogica; ha respinto il terzo perché l'apprezzamento della non contestazione e della prova è giudizio di merito non sindacabile in cassazione, salvo specifiche ipotesi non ricorrenti, e perché la revoca del mandato comporta la restituzione dei documenti alla mandante, sicché non era condivisibile l'assunto che il subagente disponesse della prova necessaria. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione/extrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene diverso o pronuncia su questioni estranee al thema decidendum; non quando si limita a qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti dedotti.

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice può assegnare ai fatti dedotti una diversa qualificazione giuridica e applicare norme diverse da quelle richiamate dalle parti.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'asserita genericità della domanda introduttiva, ma la Corte ha escluso che ciò integrasse una domanda nuova o un vizio rilevante.

  • art. 1748 c.c.

    richiamato per la disciplina del sorgere e del pagamento delle provvigioni nell'ambito del rapporto di agenzia/sub-agenzia, ma la Corte ha ritenuto che la censura investisse in realtà l'interpretazione del contratto.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato in relazione al recesso per giusta causa, ma la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva, ritenendo plausibile la lettura della clausola come regolatrice dei tempi di pagamento.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non per contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola diversa; non per criticare il libero apprezzamento delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha ribadito che la valutazione sul concreto assolvimento della prova è riservata al merito.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno/credito, ritenuta non censurabile nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla prova presuntiva, ma la Corte ha escluso che la critica in cassazione potesse trasformarsi in una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non configura ultrapetizione la riqualificazione giuridica della domanda operata dal giudice di merito, purché resti immutato il bene della vita richiesto e non sia introdotta una nuova causa petendi.
  • La qualificazione della domanda e l'interpretazione del contratto spettano al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica o la motivazione meramente apparente/incoerente, non una diversa lettura degli stessi fatti o clausole.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; è ammissibile solo nei casi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge.
  • La contestazione della mancata contestazione specifica e la valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio appartengono al merito e non sono, di regola, sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione delle regole legali sulla prova.
  • In caso di revoca del mandato, i documenti detenuti dal mandatario devono essere restituiti al mandante; ne deriva che non è automaticamente fondato l'assunto secondo cui il mandatario conservi la disponibilità della prova necessaria a sorreggere la propria pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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