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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20946/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi per la registrazione di una sentenza con cui il Tribunale aveva condannato un notaio al risarcimento dei danni per responsabilità professionale e, contestualmente, la compagnia assicuratrice a tenerlo indenne in forza di polizza di responsabilità civile. In primo grado le impugnazioni contro gli avvisi erano state accolte, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo autonomi i due capi di condanna e quindi soggetti a tassazione separata. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, sostenendo che la manleva assicurativa discenderebbe legalmente dall'obbligo di assicurazione del notaio e sarebbe quindi legata al capo risarcitorio da un vincolo di derivazione necessaria, tale da imporre l'applicazione del comma 2 dell'art. 21, con tassazione come se vi fosse una sola disposizione più onerosa. Anche gli assicuratori hanno proposto ricorso incidentale, con identica censura, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la connessione necessaria tra i capi di condanna e la loro derivazione da un'unica causa.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato che, in materia di imposta di registro, la tassazione degli atti giudiziari deve essere effettuata in base al contenuto e agli effetti risultanti dalla sentenza stessa, senza ricorrere a elementi estranei, e che l'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 si applica solo quando le disposizioni derivino necessariamente, per intrinseca natura, le une dalle altre, cioè in presenza di un atto complesso retto da causa unica. Nella specie, invece, la condanna risarcitoria del professionista e la condanna dell'assicuratore alla manleva, pur collegate anche da un obbligo legale di assicurazione, sono state ritenute autonome, riferite a titoli distinti e non riconducibili a una causa unica; ne segue la legittimità dell'autonoma imposizione fiscale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente principale alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    L'imposta di registro si applica secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, con riferimento al contenuto desumibile dall'atto stesso e non a elementi estranei.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21

    Il comma 1 impone tassazione separata per disposizioni non necessariamente derivate le une dalle altre; il comma 2 consente tassazione unitaria solo quando le disposizioni derivino necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, in presenza di causa unica.

  • l. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 19 e 20

    Sono richiamati come fonte dell'obbligo di assicurazione del notaio, ma non sono ritenuti sufficienti a trasformare il rapporto assicurativo e quello risarcitorio in un unico titolo imponibile.

  • d.P.R. 30 dicembre 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei ricorsi principale e incidentale.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la tassazione di una sentenza deve essere determinata esclusivamente sulla base del contenuto e degli effetti che emergono dal provvedimento stesso, senza valorizzare elementi extratestuali o rapporti non risultanti dal giudicato.
  • L'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 opera la tassazione unitaria solo quando le diverse disposizioni contenute nello stesso atto siano tra loro necessariamente dipendenti per intrinseca natura e riconducibili a una causa unica; la mera connessione funzionale o soggettiva non è sufficiente.
  • La distinzione rilevante ai fini dell'imposta di registro è quella tra atto complesso, caratterizzato da causa unica e tassazione unitaria, e negozi collegati, caratterizzati da cause distinte e autonoma tassazione di ciascuna disposizione.
  • La presenza di un obbligo legale di assicurazione o di un rapporto di garanzia non basta, di per sé, a far rientrare la condanna dell'assicuratore e quella del responsabile principale in un'unica disposizione fiscalmente rilevante, se i relativi capi di condanna restano autonomi per titolo ed effetti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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