Corte di giustizia, Sentenza C-261/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2024. — Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE contro Commissione europea. — Impugnazione – Dumping – Importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 – Dazio antidumping definitivo – Calcolo del valore normale – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 5 – Calcolo dei costi di produzione e delle spese di vendita di un prodotto oggetto di un’inchiesta sulla base dei documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta – Costi non adeguatamente riflessi nei registri contabili – Adeguamento sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese o di qualsiasi altro riferimento ragionevole – Potere discrezionale della Commissione europea. — Causa C-261/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione proposta da due società egiziane del gruppo CNBM contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato un dazio antidumping definitivo del 20% sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti. Viene ribadito che la Commissione può rettificare i costi contabili quando i prezzi infragruppo non sono di mercato e, se necessario, utilizzare un altro riferimento ragionevole. La Corte esclude anche una violazione dell’obbligo di motivazione e dichiara inoperante la censura sul superamento del margine di dumping.
Impugnazione in materia antidumping: legittimità dell’adeguamento dei costi di produzione ex articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 quando i prezzi infragruppo non sono in linea con le condizioni di mercato e uso di un altro riferimento ragionevole.
La questione giuridica
Se, nell’ambito del calcolo del valore normale ai fini antidumping, la Commissione possa discostarsi dai costi risultanti dai documenti contabili del produttore-esportatore quando il prezzo di una materia prima acquistata da società collegata non è fissato in condizioni di piena concorrenza; se, in mancanza di costi adeguatamente riflessi, possa ricorrere a un diverso "riferimento ragionevole" anziché ai costi di un altro produttore dello stesso paese; e se il dazio definitivo risultante violi il limite del margine di dumping ex articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 consente alla Commissione, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale in materia di difesa commerciale, di discostarsi dai costi iscritti in contabilità quando essi non riflettono adeguatamente i costi di produzione e di vendita, ivi compreso il caso in cui il prezzo di una materia prima acquistata da una società collegata non sia fissato in condizioni di piena concorrenza. In tale ipotesi, se i costi di altri produttori dello stesso paese non sono utilizzabili per ragioni oggettive, la Commissione può fondarsi su qualsiasi altro riferimento ragionevole; il Tribunale ha quindi correttamente respinto il ricorso e, poiché i motivi principali erano infondati, il terzo motivo relativo al tetto del dazio è risultato inoperante. L’impugnazione è stata respinta integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafo 5, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafo 6, lettera a), regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 29, paragrafo 6, primo comma, regolamento (UE) 2016/1037
- Regolamento (UE) 2015/2447
- Articolo 127, regolamento (UE) 2015/2447
- Accordo antidumping OMC
- Articolo 2.2.1.1 dell’Accordo antidumping
- Decisione 94/800/CE
- Regolamento (CE) n. 1972/2002
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492
Impugnazione avverso il regolamento antidumping sui prodotti in fibra di vetro
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, con cui la Commissione aveva istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina e dell’Egitto. La controversia ruota soprattutto intorno al modo in cui va determinato il valore normale ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1036.
Fatti essenziali e iter amministrativo
Le ricorrenti sono società egiziane appartenenti al gruppo CNBM. Durante il periodo dell’inchiesta, Jushi produceva sia il prodotto finito sia la materia prima principale, i GFR, mentre Hengshi acquistava i GFR da Jushi e da altri fornitori collegati o indipendenti. La Commissione, dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping e di una parallela inchiesta antisovvenzioni, ha ritenuto che i prezzi praticati tra Jushi e Hengshi non fossero in linea con le condizioni di mercato, perché significativamente inferiori ai prezzi praticati da Jushi verso acquirenti indipendenti in Egitto. Con il regolamento controverso ha quindi imposto un dazio antidumping definitivo del 20%.
Primo motivo di impugnazione: articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base
Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse interpretato in modo eccessivamente ampio la norma che consente di usare i documenti contabili del produttore solo se essi riflettono adeguatamente i costi di produzione e di vendita. A loro avviso, la Commissione non avrebbe potuto discostarsi dai costi contabili solo perché il prezzo di acquisto della materia prima da una società collegata non era fissato in condizioni di piena concorrenza.
La Corte respinge tale tesi. Ricorda che il meccanismo dell’articolo 2, paragrafo 5, costituisce una deroga alla regola generale ed è quindi soggetto a interpretazione restrittiva, ma ciò non impone alla Commissione di accettare automaticamente i registri contabili senza controlli. In materia di difesa commerciale, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale e il sindacato del giudice dell’Unione è limitato all’errore manifesto, alla violazione procedurale, all’inesattezza materiale dei fatti e allo sviamento di potere. La Corte osserva che la Commissione poteva valutare che i costi indicati dalla Hengshi non riflettessero adeguatamente la realtà economica, poiché i prezzi infragruppo erano costantemente e sensibilmente inferiori ai prezzi di mercato. Viene inoltre confermato il richiamo alla giurisprudenza OMC, in particolare all’articolo 2.2.1.1 dell’Accordo antidumping e alla relazione nel caso "UE – Misure antidumping relative al biodiesel originario dell’Argentina", che ammette il rilievo di operazioni non svolte in condizioni di piena concorrenza.
Secondo motivo di impugnazione: articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, e uso di un altro riferimento ragionevole
La seconda censura riguardava il fatto che la Commissione, invece di usare i costi di un altro produttore o esportatore egiziano, aveva fatto ricorso a "qualsiasi altro riferimento ragionevole" per rettificare il costo dei GFR della Hengshi. Le ricorrenti contestavano anche il rilievo dato alla presunta non comparabilità con la struttura integrata della Jushi.
La Corte conferma la lettura del Tribunale: quando i costi non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili, la regola è l’adeguamento sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese; il ricorso a un altro riferimento ragionevole è eccezionale e richiede che i primi dati non siano disponibili o utilizzabili. Nel caso concreto, la Commissione aveva spiegato che Jushi era verticalmente integrata, poiché produceva e consumava internamente i propri GFR per fabbricare GFF, mentre Hengshi li acquistava sul mercato. Per questo i costi di Jushi non erano utilizzabili come parametro comparabile. La Corte distingue inoltre correttamente l’articolo 2, paragrafo 5, dall’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), che concerne un diverso elemento del valore normale, cioè SGAV e profitti.
Quanto alla motivazione, la Corte rileva che il considerando 331 del regolamento controverso spiegava già che i prezzi di trasferimento pagati da Hengshi a Jushi erano deflazionati rispetto ai prezzi di mercato egiziani e quindi non fissati in condizioni di piena concorrenza. Pertanto, non vi era violazione dell’obbligo di motivazione e l’argomento aggiunto dalla Commissione in giudizio sulla comparabilità è stato ritenuto inoperante.
Terzo motivo: limite del dazio al margine di dumping
Le ricorrenti sostenevano che il dazio definitivo del 20% avrebbe superato il margine di dumping, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Corte dichiara il motivo inoperante, perché presupponeva l’accoglimento dei primi due motivi. Poiché questi sono stati respinti, anche un’eventuale fondatezza del terzo motivo non avrebbe potuto condurre all’annullamento della sentenza impugnata.
Esito del giudizio
L’impugnazione è stata respinta integralmente. Le ricorrenti sono state condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea e della Tech-Fab Europe eV.
Principi desumibili
La sentenza conferma che, in materia antidumping, la Commissione può rettificare i costi contabili quando i prezzi infragruppo non riflettono le condizioni di mercato e può ricorrere, in via sussidiaria, a un altro riferimento ragionevole se i costi di altri produttori dello stesso paese non sono realmente utilizzabili. Resta inoltre fermo che l’esercizio del controllo giurisdizionale sulle valutazioni economiche della Commissione è limitato all’errore manifesto, e che una censura sul superamento del margine di dumping diventa inoperante se i motivi che mettono in discussione il calcolo del margine sono respinti.
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