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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32700/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2006. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riconoscendo legittima la detrazione IVA per euro 6.694,98 su acquisti per euro 33.474,91, pur in assenza di annotazione in contabilità. La CTR Liguria aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sosteneva che la CTR aveva illegittimamente confermato la decisione di primo grado con motivazione equitativa e con un improprio parallelismo con la deduzione dei costi ai fini IRPEF. Secondo la ricorrente, il diritto alla detrazione IVA sorge quando l’imposta diventa esigibile e deve essere esercitato entro il termine di decadenza previsto, ossia con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto. Inoltre, anche in presenza di irregolarità formali nella contabilizzazione, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare i presupposti sostanziali della detrazione: qualità di imprenditore dell’acquirente, inerenza e strumentalità dei beni acquistati rispetto all’attività d’impresa, nonché tempestività dell’esercizio del diritto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato l’orientamento di legittimità, conforme alla giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la detrazione IVA è consentita anche se le operazioni non sono state correttamente annotate in contabilità, purché l’acquisto sia effettuato nell’esercizio d’impresa, l’acquirente abbia qualità di imprenditore, i beni siano inerenti e strumentali all’attività e il diritto sia esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto. Ha osservato che la sentenza impugnata non aveva svolto tali verifiche e si era limitata a riconoscere la detrazione per ragioni equitative, senza adeguata indagine sui presupposti sostanziali e sulla tempestività dell’esercizio del diritto. Per questo ha cassato la decisione della CTR e ha rinviato alla CTR Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Consente la detrazione dell’IVA addebitata a titolo di rivalsa anche in presenza di omissioni formali di contabilizzazione, ma solo se ricorrono i presupposti sostanziali dell’acquisto nell’esercizio d’impresa e la detrazione è esercitata entro il termine decadenziale previsto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’erronea ripartizione dell’onere probatorio e la mancata verifica dei presupposti della detrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata quale parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    Il sistema IVA è interpretato nel senso che il diritto alla detrazione nasce con l’esigibilità dell’imposta e deve essere esercitato nel termine stabilito dalla disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Nel sistema IVA, l’inosservanza di obblighi formali di contabilizzazione non esclude di per sé il diritto alla detrazione se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dalla legge.
  • Il giudice di merito, quando è contestata la detrazione IVA, deve verificare in concreto la qualità di imprenditore dell’acquirente, l’inerenza e strumentalità dei beni o servizi acquistati rispetto all’attività d’impresa e la tempestività dell’esercizio del diritto.
  • La detrazione IVA è soggetta a un termine decadenziale: il contribuente deve esercitarla entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
  • Non è consentito fondare il riconoscimento della detrazione IVA su criteri equitativi o su analogie improprie con regole relative ad altri tributi, quando manchi l’accertamento dei presupposti normativi specifici.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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