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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13018/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame contro il decreto di perquisizione locale e informatica e sequestro. Il ricorrente sosteneva che la decorrenza del termine di 10 giorni ex art.324 c.p.p. per proporre il riesame dovesse partire dalla data in cui è stato comunicato il materiale concretamente estratto e sequestrato (verbale del 26/06/2023 relativo a due hard disk contenenti i dati selezionati), e non dalla data dell'apprensione dei dispositivi e della formazione della copia forense (13/06/2023). La linea difensiva distingueva la mera attività esecutiva di formazione di copia forense (intesa come modalità di perquisizione ai sensi dell'art.354 c.p.p.) dal successivo momento autonomo e decisivo del sequestro del dato informatico effettivamente pertinente, chiedendo quindi che il dies a quo fosse fissato alla notifica del verbale che indicava i dati effettivamente sequestrati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, anche nella specifica scansione procedimentale della perquisizione informatica, l'esecuzione del sequestro si perfeziona con l'apprensione del materiale informatico (hardware e dati in essi contenuti) e che il termine di 10 giorni per la richiesta di riesame ex art.324 c.p.p. decorre da quel momento. Nel caso concreto il sequestro è stato eseguito e notificato il 13/06/2023 (notifica del decreto e acquisizione delle copie forensi), pertanto la richiesta di riesame presentata il 05/07/2023 è stata ritenuta tardiva. La Corte ha altresì precisato che, sebbene in astratto possa sorgere un interesse ad impugnare soltanto dopo la conoscenza del materiale effettivamente estratto, tale eccezione doveva essere adeguatamente dedotta e documentata davanti al giudice del riesame, cosa che non è avvenuta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma a titolo di spese.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 10 giorni per proporre la richiesta di riesame avverso provvedimenti cautelari; la Corte interpreta che tale termine decorre dall'esecuzione/ apprensione del materiale informatico (notifica ed acquisizione) anche in caso di perquisizione informatica

  • art. 252 cod. proc. pen.

    "Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli artt.259 e 260"

    Impone che le cose rinvenute a seguito di perquisizione siano sottoposte a sequestro secondo le regole codicistiche; la Corte ne trae la conseguenza che l'apprensione iniziale dei supporti informatici produce gli effetti tipici del sequestro

  • art. 354 (comma secondo) cod. proc. pen.

    Regola le modalità di formazione della copia forense dei supporti informatici; la Corte riconosce che la copia integrale è una "copia-mezzo" ma non esclude che l'apprensione originaria configuri il sequestro e faccia decorrere i termini per impugnare

  • art. 247 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla perquisizione informatica; utilizzata dalla Corte per inquadrare la sequenza procedurale della perquisizione tecnica e dell'attività di ricerca tramite parole chiave

  • art. 352 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Rilevante per la disciplina delle perquisizioni informatiche e delle operazioni tecniche connesse, richiamata dalla Corte nel quadro delle norme applicabili

  • artt. 259 e 260 cod. proc. pen.

    Richiamati da art.252 per le prescrizioni procedurali del sequestro; rilevanza formale nella regolarità dell'ablazione delle cose

Massime di principio

  • In caso di perquisizione informatica l'apprensione dei supporti (hardware) e la formazione della copia forense integrale producono, di regola, gli effetti tipici del sequestro: il dies a quo per proporre il riesame decorre dal momento dell'apprensione/notifica iniziale.
  • La copia forense è una "copia-mezzo" che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima automaticamente il mantenimento indefinito della totalità dei dati: il PM può trattenere la copia solo per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati pertinenti.
  • Se la difesa ritiene di poter dimostrare che il concreto interesse ad impugnare è sorto solo dopo la conoscenza dei dati estratti (cioè dopo la notifica dell'elenco o del verbale che indica i dati sequestrati), tale circostanza deve essere specificamente dedotta e documentata al giudice del riesame per chiedere la decorrenza tardiva del termine.
  • Per minimizzare il rischio di decadenza procedurale, la parte interessata dovrebbe impugnare tempestivamente dal momento dell'apprensione o, quanto meno, sollevare immediatamente davanti al Tribunale del Riesame l'impossibilità concreta di valutare l'interesse ad impugnare fino alla comunicazione del materiale estratto, con prova delle ragioni che giustificano tale valutazione posteriore.
  • In sede di difesa è utile richiedere l'accesso o la dettagliata certificazione (verbale) delle operazioni di estrazione e di sequestro, chiedere la delimitazione temporale e oggettiva del vincolo sui dati, nonché valutare richieste istruttorie o misure cautelari volte a limitare la conservazione indiscriminata dei dati (restituzione, ristretto trattenimento, distruzione di copie non pertinenti).

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