Ordinanza n. 2008/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di ammissibilità di una procedura di aiuti pubblici, nella parte in cui attribuisce all’impresa 46 punti anziché 78 per la mancata sottoscrizione digitale della relazione tecnica asseverata
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato la graduatoria, il decreto regionale di approvazione e la comunicazione di preavviso sfavorevole del soggetto gestore, contestando la decurtazione dei punteggi relativi ai parametri della griglia di valutazione. La relazione tecnica asseverata era stata prodotta tempestivamente, risultava conforme al format nei contenuti, indicava il professionista asseveratore, gli estremi dell’iscrizione all’albo e della polizza assicurativa, conteneva le attestazioni richieste ed era sottoscritta dal professionista con firma autografa, oltre a recare la firma digitale dell’impresa. La ricorrente ha dedotto: a) violazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che la relazione fosse comunque validamente sottoscritta e trasmessa; b) eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, poiché il gestore avrebbe erroneamente ritenuto che la relazione fosse stata sottoscritta soltanto dal legale rappresentante dell’impresa; c) illegittimità dell’interpretazione della lex specialis, nella parte in cui avrebbe comportato l’automatica perdita del punteggio per la sola mancanza della firma digitale del professionista. IRFIS ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che, anche con il recupero dei punteggi, l’impresa si sarebbe collocata al 224° posto, oltre le 185 domande finanziabili.
La decisione
Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di interesse, ritenendo attuale l’interesse all’impugnazione poiché non poteva escludersi un successivo rifinanziamento della misura e lo scorrimento della graduatoria. In sede cautelare ha ritenuto non sufficientemente fondate le prime due censure: l’Avviso e il format richiedevano espressamente la firma digitale del professionista asseveratore e prevedevano la decurtazione dei punteggi per le asseverazioni assenti o difformi dal format; pertanto, la mancata firma digitale costituiva una difformità rispetto alla lex specialis e non integrava, allo stato, travisamento, difetto di istruttoria o carenza di motivazione. La firma digitale dell’impresa non poteva sostituire quella del professionista né mutare la provenienza sostanziale dell’asseverazione. Il terzo motivo è stato invece ritenuto assistito da sufficienti profili di fondatezza: la clausola sulla difformità dai format non poteva essere interpretata nel senso di imporre automaticamente la perdita del punteggio per qualsiasi irregolarità formale, senza considerare la natura concreta della difformità e l’affidabilità della documentazione. La relazione era tempestiva, completa, sostanzialmente conforme e inequivocabilmente riferibile al professionista; l’irregolarità riguardava soltanto la modalità di sottoscrizione e avrebbe potuto essere regolarizzata senza alterare il contenuto sostanziale. Le esigenze cautelari sono state soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospensione espressa della graduatoria. È stata inoltre disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati e potenzialmente pregiudicati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sui siti istituzionali della Regione e di IRFIS. In caso di mancata integrazione nel termine assegnato, il ricorso dovrà essere dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
art. 65 d.lgs. 82/2005
modalità di sottoscrizione e trasmissione telematica di istanze e dichiarazioni rivolte alle pubbliche amministrazioni
La disposizione non è stata ritenuta decisiva, poiché la controversia riguardava il rispetto dello specifico requisito formale previsto dalla lex specialis per la relazione tecnica asseverata, non la validità astratta della dichiarazione o della sua trasmissione telematica.
art. 13, commi 1, 2 e 3, dell’Avviso pubblico
relazione tecnica asseverata; firma digitale
La lettura coordinata dell’Avviso e del format induce a ritenere che la firma digitale del professionista fosse la modalità ordinaria di formazione dell’asseverazione richiesta ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
art. 14, comma 4, dell’Avviso pubblico
qualora le asseverazioni richieste fossero risultate assenti ovvero difformi dai format prescritti, l’Amministrazione avrebbe proceduto alla decurtazione dei relativi punteggi
La previsione non può essere applicata automaticamente a qualsiasi difformità formale, ma deve essere interpretata distinguendo le carenze sostanziali dalle irregolarità che non incidono sull’affidabilità e sulla riferibilità della documentazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita definizione del giudizio nel merito
Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito, anziché attraverso la sospensione dell’atto.
art. 49, comma 3, c.p.a.
mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato
La mancata esecuzione dell’integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso; la notificazione può essere autorizzata per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati è elevato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale conseguenza processuale della mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.
art. 52, comma 2, c.p.a.
notificazione per pubblici proclami
Consente, unitamente all’art. 151 c.p.c., la notificazione per pubblici proclami in presenza di un elevato numero di controinteressati.
art. 151 c.p.c.
notificazione per pubblici proclami
Richiamato quale fondamento della forma di notificazione autorizzata dal Collegio.
Massime di principio
- Quando una lex specialis richiede una specifica modalità formale di sottoscrizione di un documento asseverato e ricollega alla difformità dal format una conseguenza sfavorevole, tale disciplina deve essere interpretata distinguendo le irregolarità che incidono sulla provenienza, completezza o affidabilità del documento da quelle meramente formali.
- La mancata sottoscrizione digitale del professionista asseveratore non giustifica automaticamente la perdita del punteggio quando la relazione sia stata prodotta tempestivamente, sia completa nei suoi elementi sostanziali, conforme al format quanto al contenuto e inequivocabilmente riferibile al professionista mediante firma autografa.
- La regolarizzazione della firma digitale può essere ammessa quando riguarda esclusivamente la modalità di sottoscrizione di una relazione già esistente e completa, purché non comporti un’integrazione tardiva del contenuto sostanziale o un’alterazione dei dati valutabili.
- La firma digitale apposta dal legale rappresentante dell’impresa per la trasmissione telematica della domanda non sostituisce la sottoscrizione richiesta al professionista asseveratore e non modifica la provenienza sostanziale dell’asseverazione.
- L’interesse a impugnare una graduatoria di agevolazioni può sussistere anche quando il ricorrente, in caso di accoglimento, resterebbe al di fuori dell’attuale platea dei beneficiari, qualora non sia esclusa la possibilità di rifinanziamento della misura o di scorrimento della graduatoria.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati nel termine assegnato comporta l’improcedibilità del ricorso; quando i controinteressati sono numerosi, è ammissibile la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti istituzionali individuati dal giudice.
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