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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45844/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva rigettato l'istanza di applicazione del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il ricorrente — assistito dall'avv. Mario Griffo — deduceva: (i) violazione di legge e errata applicazione dell'art. 34-bis per aver ritenuto non occasionale l'agevolazione all'organizzazione mafiosa, avendo la Corte di appello fondato il rigetto soprattutto sui rapporti di parentela con esponenti del clan non conviventi; (ii) carenza di motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato la bonificabilità dell'impresa, omettendo di considerare documenti e dichiarazioni (verbali di interrogatorio di collaboratori, congruità delle somme rinvenute, registrazioni di colloqui in carcere), nonché gli elementi di autonomia e la gestione lecita svolta dal ricorrente (età, laurea, attività imprenditoriale continua).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione sia limitato alla violazione di legge e che non possa essere impugnata in Cassazione una diversa valutazione di merito, salvo totale assenza di motivazione. Sul primo motivo ha affermato che la Corte di appello non si è basata solo sui legami familiari ma ha motivatamente indicato elementi concreti di infiltrazione stabile (ingenti somme in contanti, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sentenza di condanna che attestava collegamenti stabili, intercettazioni) che giustificano la esclusione dell'occasionalità. Sul secondo motivo ha rilevato che la Corte di appello ha escluso in radice l'occasionalità dell'agevolazione e quindi non era dovuta una ulteriore valutazione sulla bonificabilità; le censure di merito sono inammissibili in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento (art. 616 c.p.p.) e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro tremila, determinata equitativamente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)

    art. 34-bis, comma 6; art. 34, comma 1; artt. 10, comma 3, e 27

    L'art. 34-bis, comma 6 disciplina l'ammissione al controllo giudiziario volontario ed esige che l'agevolazione all'organizzazione sia occasionale per consentire la misura; gli artt. 10 comma 3 e 27 limitano il ricorso in Cassazione ai soli profili di violazione di legge nei procedimenti di prevenzione.

  • codice di procedura penale

    art. 606, lett. e); art. 616

    L'art. 606 c.p.p. elenca i motivi cogenti di impugnazione in Cassazione (ma in materia di prevenzione l'illogicità manifesta è in genere esclusa); l'art. 616 c.p.p. consente la condanna alle spese per il ricorrente e la disciplina delle conseguenze economiche del ricorso.

  • ordinamento penitenziario

    art. 41-bis ord. penitenziario

    Prevede la disciplina dei colloqui e delle intercettazioni nei confronti di detenuti sottoposti al regime 41-bis; nella vicenda le registrazioni sono state ammesse come elemento valutato dal giudice.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso in Cassazione è strettamente limitato a profili di violazione di legge: non è ammesso un sindacato di merito sulla valutazione degli elementi di fatto, salvo totale assenza di motivazione.
  • I legami familiari con esponenti di criminalità organizzata non determinano automaticamente il rigetto dell'ammissione al controllo giudiziario volontario: rilevano solo se accompagnati da elementi concreti che dimostrino l'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte aziendali.
  • Per ammettere il controllo giudiziario volontario il giudice deve valutare la occasionalità dell'agevolazione e la prognosi di bonificabilità; tuttavia, se emerge una infiltrazione cronica o stabile, il giudice può escludere l'occasionalità e non procedere oltre alla valutazione della bonificabilità.
  • Prove come disponibilità di ingenti somme in contanti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni possono essere decisive per accertare l'asservimento dell'impresa a logiche criminali.
  • Chi impugna deve concentrarsi su vizi di diritto o sulla totale mancanza di motivazione per avere possibilità di successo in Cassazione; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.

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