Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1012/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'indulto (legge n. 241/2006) sostenendo che la sua partecipazione si era esaurita il 30/04/2006 (controlli a bordo auto) e che i contatti successivi e la consegna del 03/05/2006 erano stati gestiti da altri; quindi il fatto sarebbe stato commesso prima del termine utile per l'indulto (02/05/2006). Denunciava altresì carenze di motivazione e errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, nonché di non aver considerato una presunta desistenza/cessazione della sua partecipazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di condanna irrevocabile avesse accertato una progressione criminosa: la partecipazione alle trattative e l'accordo, seguiti dalla consegna, costituivano segmenti di un unico illecito a consumazione prolungata ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Il contributo del Tosku è stato considerato parte integrante del disegno criminoso e non neutralizzato da una mera cessazione di attività; la giurisprudenza richiede un 'quid pluris' per far valere la desistenza nel reato plurisoggettivo. Il giudice dell'esecuzione non poteva rimettere in discussione i valutati fatti del giudice della cognizione. Conseguentemente il beneficio dell'indulto è stato escluso e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    L'accordo per la cessione integra il reato anche se non segua la consegna; se le condotte (accordo e consegna) si susseguono senza soluzione di continuità costituiscono una progressione criminosa a consumazione prolungata e la consumazione si conclude con l'ultimo segmento (la consegna)

  • art. 110 cod. pen.

    Il contributo di Tosku è stato qualificato come partecipazione concorsuale: la sua azione ha concorso causalmente alla realizzazione dell'illecito collettivo e non è stata dimostrata la neutralizzazione del contributo

  • l. n. 241/2006 (indulto), art. 1

    art. 1, legge n. 241/2006

    L'indulto si applica in relazione alla data di consumazione del reato; se la consumazione si estende oltre il termine previsto per il beneficio, quest'ultimo non è concedibile

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell'esecuzione e non viziata ai sensi dell'art. 125

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606 comma 1 lett. c) ed e), c.p.p.

    Le censure di cassazione (insufficiente motivazione, contraddittorietà, interpretazione errata delle norme) sono state esaminate e rigettate: la motivazione è ritenuta non apparentemente insoddisfacente e non richiede riesame di merito dei fatti già decisi

Massime di principio

  • Per i reati di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/90, l'accordo e la successiva consegna possono costituire una progressione criminosa: la consumazione si determina con l'ultimo atto rilevante, quindi la data utile per benefici temporali (indulti, amnistie) è quella dell'ultimo segmento.
  • Quando un partecipante ha contribuito alla fase iniziale (trattative/accordo) ma altri hanno poi perfezionato la consegna, quel contributo può essere ritenuto causa efficace della progressione e non esaurirsi automaticamente con una cessazione di attività.
  • La desistenza o il recesso da un reato plurisoggettivo richiede un 'quid pluris': non basta interrompere la propria azione, è necessario dimostrare l'annullamento del contributo dato e l'eliminazione delle conseguenze prodotte fino a quel momento.
  • Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione i rilievi di fatto e le valutazioni probatorie già compiute dal giudice della cognizione se quest'ultimo ha indicato l'epoca della consumazione; può intervenire solo quando manca tale indicazione.
  • Per ottenere benefici legati alla temporalità del fatto (es. indulto) l'onere probatorio grava sul richiedente: bisogna dimostrare che la propria condotta sia temporalmente e causalmente separabile dalla prosecuzione del reato da parte di altri.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.