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Sentenza

Sentenza n. 8609/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento della nota del Ministero dell'Istruzione e del merito prot. n. 0034495 del 13 dicembre 2022, mai notificata, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di riconoscimento della specializzazione al sostegno conseguita all'estero e più precisamente in Spagna nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202302115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione al sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del riconoscimento del titolo formativo conseguito in Spagna, deducendo violazione della normativa europea e nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in altro Stato membro dell’Unione europea ed eccesso di potere. Il Ministero aveva ritenuto il titolo privo di valenza ufficiale e non valido ai fini dell’insegnamento in Spagna, qualificandolo come titolo proprio universitario non abilitante e, per tale ragione, non riconoscibile in Italia. La ricorrente ha contestato che l’Amministrazione avesse escluso il riconoscimento sulla sola base della natura non ufficiale del titolo, senza svolgere una verifica concreta delle competenze acquisite, senza comparare i percorsi formativi italiano e spagnolo, senza considerare l’insieme dei diplomi e delle attestazioni possedute e senza valutare l’eventuale necessità di misure compensative. Il provvedimento è stato inoltre censurato per omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e per carenza di istruttoria e motivazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il giudice ha richiamato i principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, secondo cui il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro richiede una verifica concreta delle competenze professionali acquisite nel Paese d’origine e della loro idoneità all’accesso alla professione regolamentata nello Stato di destinazione. La mancanza o la diversa natura formale dei documenti non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento. L’Amministrazione deve esaminare l’insieme dei diplomi, certificati e titoli posseduti, confrontare le competenze da essi attestate con le conoscenze e qualifiche richieste dalla disciplina italiana e, ove necessario, imporre misure compensative. Nel caso concreto, il Ministero ha illegittimamente respinto l’istanza senza dare conto di un’istruttoria effettiva, senza procedere alla comparazione dei percorsi formativi e senza valutare concretamente il contenuto della specializzazione conseguita in Spagna. Il TAR ha inoltre rilevato l’omesso invio della comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990. La nuova valutazione dovrà essere svolta dal Ministero previa appropriata istruttoria e motivazione e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca. Le spese sono state integralmente compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.

Norme richiamate

  • direttiva 2005/36/CE

    «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli»

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro deve perseguire la libera circolazione e richiede, nel regime generale, una verifica amministrativa dei percorsi formativi e delle competenze acquisite; la mancanza dei documenti indicati dalla direttiva non è automaticamente ostativa, dovendosi procedere a una valutazione concreta e comparativa.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    La mancanza dei documenti previsti dalla disposizione non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale, imponendo una verifica concreta del livello di competenza acquisito.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    L’Amministrazione può subordinare il riconoscimento all’adozione di misure compensative quando dal confronto tra la formazione acquisita nello Stato d’origine e quella richiesta nello Stato di destinazione emergano differenze rilevanti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Prima dell’adozione del diniego, l’Amministrazione deve comunicare i motivi ostativi, salvo quanto previsto dalla disciplina applicabile; l’omessa comunicazione è stata rilevata dal giudice insieme alla carenza istruttoria e motivazionale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione non può negare il riconoscimento sulla sola base della natura non ufficiale o formalmente diversa del titolo, ma deve verificare in concreto le competenze professionali acquisite nel Paese d’origine e la loro idoneità all’accesso alla professione regolamentata nello Stato di destinazione.
  • La valutazione amministrativa deve riguardare l’insieme dei diplomi, certificati, attestazioni ed esperienze professionali posseduti dall’interessato e deve comparare le competenze da essi attestate con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa dello Stato di destinazione.
  • La mancanza dei documenti formalmente richiesti dalla disciplina europea non è automaticamente ostativa al riconoscimento della qualifica professionale, quando sia comunque possibile accertare concretamente il livello di competenza acquisito.
  • Qualora emergano differenze tra la formazione conseguita nello Stato d’origine e quella richiesta nello Stato di destinazione, l’Amministrazione deve valutare la possibilità di subordinare il riconoscimento a specifiche misure compensative, anziché respingere automaticamente l’istanza.
  • È illegittimo il diniego di riconoscimento di un titolo estero adottato senza un’adeguata istruttoria, senza comparazione dei percorsi formativi dei due Stati e senza motivazione concreta sulle competenze professionali dell’interessato; la riedizione del potere deve avvenire previa appropriata istruttoria, motivazione e, nel caso esaminato, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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