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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 528/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Giudice di pace di Catania che li aveva condannati ciascuno a euro 5.000 per ingresso e soggiorno illegale nello Stato (art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) per essere rimasti in Italia senza permesso di soggiorno il 14 gennaio 2019. Contestavano: 1) la carenza dell'elemento oggettivo del reato, perché cittadini albanesi avrebbero potuto soggiornare 90 giorni ogni 180 in base a regolamenti comunitari (menzionati Regolamento C.E. 593/2001 e Regolamento U.E. 1091/2010), quindi l'ingresso e la permanenza non erano di per sé vietati; 2) la motivazione apparente della sentenza, priva di valutazione delle prove e dei documenti acquisiti (verbali di identificazione, relazione di servizio) e senza specificazioni su tempi di arrivo e durata della permanenza; 3) omessa motivazione sulla determinazione della pena nonostante la concessione delle attenuanti generiche e la mancata indicazione del rispetto del minimo edittale. Inoltre i ricorrenti rilevavano che l'unica irregolarita eventualmente accertabile sarebbe stata l'omessa comunicazione della presenza al Questore (art. 1 legge 28 maggio 2007, n. 68), materia amministrativa non penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito inadeguata e meramente apparente, constatando l'assenza di specifiche valutazioni sui documenti acquisiti (assenza di riferimento a tempo di arrivo e durata della permanenza) e il mero richiamo alla documentazione senza spiegare il valore dimostrativo. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catania in diversa persona fisica. Va notato che il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilita del ricorso, ma la corte ha comunque deciso per l'annullamento e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    Norma incriminatrice del reato di ingresso e soggiorno illegale; la Corte ha ritenuto che per l'applicazione occorra adeguata motivazione che dimostri l'elemento oggettivo (es. tempi di permanenza) e che la valutazione di sussistenza del reato non possa basarsi su semplice richiamo documentale senza argomentazione

  • Regolamento C.E. 593/2001 e Regolamento U.E. 1091/2010

    Richiamati dai ricorrenti come fonti che consentirebbero ai cittadini albanesi di permanere 90 giorni in 180; la Corte richiede che, se invocate, tali norme debbano essere valutate e confrontate con le risultanze probatorie in sede di merito

  • art. 1 legge 28 maggio 2007, n. 68

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione all'obbligo di dichiarare la presenza al Questore; i ricorrenti sostenevano che l'eventuale violazione fosse amministrativa e non penale, e la Corte segnala che il merito non ha adeguatamente valutato quale effettiva condotta fosse emersa dagli atti

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci)

    Riferimento riportato nella sentenza

    Principio secondo il quale la motivazione e' apparente quando il provvedimento indica le fonti di prova senza svolgere una valutazione critica e argomentata degli elementi probatori

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 5, n. 2669 del 6/11/2015, Raspini)

    Riferimento riportato nella sentenza

    Richiamata in relazione al principio che, in caso di annullamento, il rinvio deve avvenire a giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza annullata

Massime di principio

  • La mera indicazione o acquisizione di documenti in atti non sostituisce una motivazione: il giudice deve esplicitare come ciascun elemento probatorio valga a dimostrare i fatti costitutivi del reato
  • In reati di ingresso e soggiorno illegale occorre che la sentenza affronti e chiarisca l'elemento oggettivo, in particolare tempi di ingresso e durata della permanenza, soprattutto se sono invocate regole di libera circolazione o soggiorno
  • Se la difesa prospetta che l'eventuale irregolarità sia di natura amministrativa (es. omissione di comunicazione al Questore), il giudice deve valutare e motivare se la condotta contestata rientri effettivamente nella sfera penale
  • La motivazione deve spiegare anche la scelta della misura della pena: la concessione di attenuanti generiche impone che il giudice motivi la misura inflitta, soprattutto se si discosta dal minimo edittale
  • In caso di motivazione apparente la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo giudizio a giudice diverso

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