Cassazione Penale, Sentenza n. 20317/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Messina ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, commesso il 21/10/2016. Il ricorrente lamentava in particolare la mancata motivazione quanto alla negazione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, avendo il termine prescrizionale spirato il 21/10/2021. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Palermo ai sensi dell'art. 224 comma 3 del codice della strada. La Corte ha ritenuto superfluo esaminare le censure sulla motivazione relative alla sospensione condizionale, atteso che la prescrizione estintiva rende irrilevanti tali profili; non sussistono invece i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare e dichiarare, anche d'ufficio, cause di non punibilità intervenute durante il corso del processo (es. prescrizione) e disciplina i presupposti per l'assoluzione di merito; la Corte ha utilizzato tale norma per dichiarare l'estinzione del reato e per escludere la necessità di rinvio al merito.
art. 224 comma 3 codice della strada
Imposta l'obbligo di trasmettere al Prefetto copia della decisione per gli adempimenti amministrativi connessi alla materia della circolazione stradale; la Corte ha disposto la trasmissione per le competenze del Prefetto.
Massime di principio
- Se nel corso dell'impugnazione sopravviene la prescrizione, la Corte di legittimità può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza di merito senza rinvio perché la causa estintiva è immediatamente applicabile.
- La sopravvenuta prescrizione rende irrilevanti censure processuali o vizi di motivazione della sentenza impugnata, salvo il possibile esame per decidere se sia necessaria un'assoluzione di merito ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p.; tale assoluzione è però ordinariamente possibile solo se dalla decisione emerge in modo evidente l'insussistenza del fatto o la fonte di non punibilità.
- La decorrenza e la scadenza del termine prescrizionale sono centrali: in situazioni analoghe bisogna calcolare con precisione la data di estinzione per valutare l'opportunità e gli effetti dell'impugnazione.
- La richiesta di benefici come la sospensione condizionale della pena diventa irrilevante se il reato è già estinto per prescrizione; l'interesse principale diviene ottenere il riconoscimento dell'estinzione e l'annullamento della condanna.
- Anche quando la sentenza di merito appare motivata in modo congruo, la Corte di cassazione può comunque pronunciarsi sull'estinzione del reato e chiudere il giudizio senza rinvio, adempiendo eventualmente agli obblighi di comunicazione ad autorità amministrative (es. Prefetto).
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