Sentenza del 15/03/2021 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Cartella di pagamento - Impugnazione dell'atto presupposto - Inammissibilità del ricorso - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per imposta di registro relativa a un contratto di locazione. Il contribuente deduceva l'esenzione prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 266/1991 per gli atti riconducibili all'attività di una onlus, sostenendo che il bene locato era utilizzato per ricavare risorse destinate all'attività sociale. L'Ufficio contestava l'ammissibilità del ricorso (sostenendo che il contribuente non aveva impugnato l'atto di liquidazione presupposto e che la cartella fosse quindi un mero atto di riscossione) e, nel merito, la qualificazione della locazione come mera gestione patrimoniale non connessa all'attività onlus.
La decisione
La Commissione regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio. Sul piano procedurale ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso la cartella in quanto non sussiste prova della notifica dell'atto di liquidazione presupposto; dunque il contribuente poteva impugnare la cartella quale unico atto ricevuto. Sul merito ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che una onlus possa utilizzare un immobile anche per finanziare la propria attività tramite i proventi della locazione, rientrando tale fattispecie nell'ambito dell'esenzione prevista dall'art. 8, comma 1, legge 266/1991. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1991, n. 266 (art. 8, comma 1)
L'art. 8, comma 1, è stato interpretato nel senso che le onlus sono esentate dalle imposte per gli atti costitutivi e per gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività; la locazione di un immobile che produce proventi destinati all'attività della onlus può rientrare tra gli atti 'connessi' e godere dell'esenzione.
Principio procedurale su impugnazione cartella e atto presupposto (giurisprudenza)
È principio consolidato che l'impugnazione della cartella di pagamento impone anche l'impugnazione dell'atto presupposto solo se risulti agli atti la notifica di tale atto; in mancanza di prova della notifica dell'atto impositivo/di liquidazione, il contribuente può impugnare la cartella come primo e unico atto ricevuto.
Massime di principio
- Se il contribuente riceve solo la cartella di pagamento e non vi è prova documentale della notifica dell'atto di liquidazione, il ricorso avverso la cartella è ammissibile anche senza aver impugnato l'atto presupposto.
- Quando l'atto di liquidazione è stato regolarmente notificato, la cartella può essere impugnata solo per vizi propri; tuttavia il contribuente deve normalmente impugnare anche l'atto impositivo per contestare il merito della pretesa.
- Per le onlus, la nozione di atti 'connessi allo svolgimento delle loro attività' comprende anche operazioni che generano proventi destinati a finanziare l'attività solidaristica; non è esclusa a priori la qualificazione come agevolata delle locazioni se il reddito è funzionale all'attività istituzionale.
- La prova della notifica degli atti presupposti grava sull'Amministrazione: in assenza di tale prova, le eccezioni di inammissibilità fondate sulla mancata impugnazione dell'atto presupposto devono essere respinte.
- In caso di contestazioni complesse su profili sia procedurali sia sostanziali, è possibile che le spese siano compensate; è comunque opportuno verificare eventuali profili di prescrizione o autotutela citati nelle difese.
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