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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39794/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione ex art. 630 co.1 lett. a) c.p.p. per "conflitto di giudicati": il ricorrente contestava che la sentenza della Corte di appello di Napoli, Sez. VI, 26/11/2019 n. 8357 (che, in un procedimento per bancarotta, aveva dichiarato estinti per prescrizione plurimi fatti qualificati come trasferimenti fittizi verso società del gruppo T.M.T. riconducibili al Mastrolia) fosse incompatibile con il decreto della Corte di appello di Napoli, Sez. V, 15/10/2021 n. 131-bis (procedimento di prevenzione) in cui era stato ritenuto l'effettivo trasferimento di beni verso le società del gruppo. Il ricorrente denunciava errata applicazione degli artt. 630 lett. a) e 634 co.1 c.p.p. e chiedeva la revisione per l'incompatibilità tra le due pronunce.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando il principio secondo cui è ammissibile la revisione anche quando la sentenza ha dichiarato la prescrizione e confermato profili civili (Sez. U., 'Milanesi'), il Collegio ha ritenuto che l'istanza fosse infondata perchè fondata sull'equiparazione fra giudizio penale e procedimento di prevenzione. La Corte ha ricordato l'autonomia del procedimento di prevenzione, la diversa natura e standard di prova (decreto di prevenzione = giudicato "debole") e ha stabilito che un decreto di prevenzione non può costituire, ai fini della revisione penale, un giudicato idoneo a configurare il conflitto richiesto dall'art. 630. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Disciplina la revisione per conflitto di giudicati; la Corte ha ricordato che per fondare la revisione occorre un conflitto rilevante tra decisioni di natura compatibile e dotate di efficacia riconoscibile nel processo penale, non invece fra una sentenza penale definitiva e un decreto di prevenzione "debole".

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di proposizione della revisione; la Corte ha invece ritenuto erronea l'equiparazione tra giudizio di cognizione e procedimento di prevenzione rispetto ai profili di ammissibilità della revisione.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    La Corte costituzionale ha escluso la natura penale delle misure di prevenzione; la Cassazione utilizza questo principio per sottolineare la diversa natura del procedimento di prevenzione rispetto al giudizio penale.

  • Sezioni Unite (giurisprudenza)

    Sez. U., n. 6141 del 25/10/2018 (Milanesi)

    Principio richiamato: è ammissibile la revisione anche rispetto a sentenze che dichiarano la prescrizione ma statu- iscono sui profili civili; tuttavia, l'ammissibilità concreta dipende dalla presenza di un conflitto valido tra giudicati di pari natura.

  • Sezioni Unite (giurisprudenza autonoma sul procedimento di prevenzione)

    Sez. U. n. 18 del 03/07/1996 (Simonelli)

    Conferma l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale e la diversità di regole e materiale probatorio, disposizione che la Corte ha richiamato per escludere l'efficacia del decreto di prevenzione come titolo per la revisione penale.

Massime di principio

  • La revisione per "conflitto di giudicati" ai sensi dell'art. 630 c.p.p. richiede un contrasto tra decisioni giudiziali di natura sostanzialmente omogenea e con effetti idonei a incidere sul giudicato penale; non basta una diversa valutazione o una diversa funzione del procedimento.
  • I provvedimenti di prevenzione (e, più in generale, i provvedimenti cautelari) hanno natura e standard probatori diversi rispetto al giudizio penale pieno e sono considerati un 'giudicato debole': non possono costituire di per sé il titolo per chiedere la revisione di una sentenza penale.
  • Una sentenza penale che dichiari la prescrizione ma confermi effetti civili può, in linea di principio, essere oggetto di revisione se sussiste un conflitto rilevante con altro giudicato penale definitivo; occorre però che il conflitto riguardi accertamenti omogenei e definitivi.
  • Il giudice della legittimità verifica d'ufficio l'ammissibilità delle impugnazioni; i ricorsi manifestamente infondati o basati su presunte incompatibilità non rilevanti saranno dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie.
  • Per tentare con successo una revisione basata su presunti giudicati contrastanti è necessario produrre decisioni definitive del medesimo ordine (penale vs penale) che accertino fatti storici realmente incompatibili, non solo differenze di valutazione o esiti dovuti a diversi standard probatori.
  • In casi complessi simili è consigliabile verificare con il difensore quali atti (sentenze penali definitive) effettivamente esistono e costruire il ricorso sulla base di giurisprudenza consolidata che distingua tra efficacia dei giudicati penali e dei provvedimenti di prevenzione.

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