Cassazione Civile, Ordinanza n. 23773/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dall'impugnativa di un licenziamento disciplinare intimato con lettera del 30 aprile 2015 da parte della società datrice di lavoro. In precedenza, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso del lavoratore contro la sentenza d'appello che aveva confermato la legittimità del recesso, ritenendo non violato l'art. 7 della L. n. 300/1970, inammissibili alcune censure ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per la presenza di una c.d. doppia conforme, e formalmente corretta la lettera di licenziamento. Con il ricorso per revocazione il lavoratore lamenta errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. e dolo della controparte: sostiene che la Corte avrebbe erroneamente percepito la documentazione e le testimonianze relative alla sua partecipazione o meno alle riunioni aziendali e alla tempestività delle richieste di permessi ex L. n. 104/1992; contesta altresì che la società avrebbe prodotto solo una parte dei fogli presenza, omettendo quelli di tutte le riunioni, così inducendo il giudicante in errore sulla sua assenza. Deduce inoltre che alcuni documenti aziendali sarebbero falsi o incompleti e che non sarebbe stato adeguatamente considerato un format di pianificazione trimestrale dei permessi né una sua richiesta di fruizione dei permessi.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene che l'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non ricorra perché le doglianze del ricorrente investono, in realtà, l'attività interpretativa e valutativa compiuta nei precedenti gradi e non un errore percettivo immediatamente rilevabile sugli atti di causa. Inoltre osserva che la precedente ordinanza di cassazione aveva già fondato il rigetto/inammissibilità del ricorso su una ratio autonoma e sufficiente, ossia l'inammissibilità delle censure sul fatto in presenza di doppia conforme ex art. 360, comma 4, c.p.c.; perciò i pretesi errori di percezione relativi al merito della ricostruzione fattuale non erano decisivi rispetto alla decisione di legittimità. La Corte precisa anche che la revocazione per dolo di parte ex art. 391-ter c.p.c. è ammissibile solo in caso di decisione nel merito, ipotesi che qui non ricorre. Il ricorrente viene condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
richiamato come norma la cui violazione era stata esclusa nella precedente decisione di legittimità, con conseguente ritenuta validità della contestazione disciplinare
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
le censure sui fatti in presenza di doppia conforme erano state dichiarate inammissibili
art. 360, quarto comma, c.p.c.
ostacola la deduzione del vizio motivazionale quando la sentenza di primo e secondo grado abbiano ricostruito i fatti nei medesimi termini
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, risultante in modo immediato dagli atti, senza coinvolgere valutazioni o interpretazioni
art. 391-ter c.p.c.
la revocazione per dolo di parte delle sentenze di cassazione è ammissibile solo quando la decisione impugnata abbia definito il merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
L. n. 104/1992
richiamata solo come base normativa dei permessi lavorativi invocati nel quadro delle contestazioni disciplinari
art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
medesima disposizione richiamata per il presunto errore di fatto
art. 391 ter c.p.c.
richiamata per la revocazione per dolo di parte
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto in modo immediato e oggettivamente verificabile dagli atti, senza che il fatto sia stato oggetto di valutazione o dibattito processuale.
- La revocazione della sentenza di cassazione non può essere usata per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta nei gradi di merito o per denunciare in modo surrettizio errori di valutazione delle prove.
- L'errore revocatorio deve essere decisivo: se la decisione impugnata è sorretta anche da una ratio autonoma e sufficiente, il vizio dedotto non incide sulla tenuta della pronuncia.
- In presenza di doppia conforme, le censure di legittimità sui fatti sono precluse nei limiti stabiliti dall'art. 360, comma 4, c.p.c.; la revocazione non può aggirare tale preclusione.
- La revocazione per dolo di parte delle sentenze di cassazione è esperibile solo quando la Corte abbia pronunciato sul merito e non quando la decisione sia di rito o di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23692/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23696/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23701/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23703/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23708/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23714/2024 del 04/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →