Cassazione Penale, Sentenza n. 38248/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gasbarro impugnava l'ordinanza del 26/01/2024 della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. Il ricorrente, tramite il difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo motivo sosteneva che l'atto di appello indicava specificamente ragioni di diritto e elementi di fatto a sostegno delle richieste; con il secondo denunciava la mancata applicazione delle disposizioni degli artt. 125, 545-bis, 597, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 95 d.lgs. 150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che aveva giudicato l'appello generico: esso si era limitato a invocare la prevalenza delle circostanze attenuanti già riconosciute senza formulare censure specifiche, né in fatto né in diritto, tali da giustificare una riforma della pena. La Corte ha ritenuto irrilevante l'esame del secondo motivo una volta dichiarata l'inammissibilità per genericità. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 12/09/2024.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma indicata quale riferimento del reato per cui Gasbarro è stato condannato; dalla sentenza di cassazione non emerge alcuna valutazione sostanziale sulla fattispecie penalmente contestata, dato che il giudizio riguarda l'ammissibilità dell'appello.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Ulteriore norma penale richiamata per la condanna di primo grado; non è stata riformata né esaminata nel merito dalla Corte di Cassazione a seguito dell'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come norma rilevante per i requisiti dell'impugnazione; dalla decisione si evince che la Corte territoriale ha ritenuto che l'appello non avesse i necessari elementi di specificità previsti per rendere ammissibile il gravame.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente; la Corte di Cassazione non ha ritenuto necessario un esame approfondito poiché l'inammissibilità per genericità dell'appello risultava già manifesta.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni processuali sul contenuto/formalità dell'impugnazione; la Corte territoriale ha escluso che tali norme potessero reggere l'appello privo di censure specifiche.
art. 95 d.lgs. 150/2022
Norma processuale richiamata dal ricorrente; la Corte di Cassazione ha considerato l'argomento secondario e non valutato in dettaglio perché l'inammissibilità per genericità rendeva superfluo l'esame del motivo.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Cita il principio secondo cui l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può escludere l'applicazione di sanzioni; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece che non fosse stato dimostrato che l'inammissibilità derivasse da assenza di colpa, giustificando così l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Un atto di appello deve contenere censure specifiche, in fatto e/o in diritto, e non limitarsi a riproporre argomentazioni già valutate dal primo giudice; la genericità dell'impugnazione può comportare l'inammissibilità.
- Se si impugna il trattamento sanzionatorio, è necessario spiegare perché la valutazione delle circostanze (attenuanti/aggravanti) del primo giudice è illogica o contraddittoria, indicando elementi nuovi o errori di diritto.
- Quando l'appello viene dichiarato inammissibile per genericità, i motivi processuali alternativi invocati dal ricorrente rischiano di rimanere inesaminati.
- La Corte di Cassazione può confermare l'inammissibilità già pronunciata dalla Corte territoriale e imporre il pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, salvo che non sia provata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per evitare l'inammissibilità è importante che il difensore formuli censure puntuali, con chiaro nesso tra fatti contestati e norme invocate, e produca — quando possibile — elementi nuovi o specifiche obiezioni alla motivazione del primo giudice.
- Se si ritiene leso un diritto procedurale (es. violazione di norme sull'impugnazione), occorre indicare esattamente la violazione, il suo effetto sulla decisione impugnata e le ragioni per cui la Corte territoriale ha errato nel non rilevarla.
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