Ordinanza n. 7281/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24.04.2023 con il numero cronologico 29813.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del commissario ad acta nominato per provvedere sulla domanda di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo avere ottenuto con sentenza del TAR la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione rispetto all'obbligo di provvedere sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, ha chiesto la sostituzione del commissario. L'istanza è stata motivata dal fatto che il commissario avrebbe dovuto provvedere entro aprile 2025, ma, nonostante l'ulteriore protrarsi del ritardo, non risultava adottato alcun provvedimento espresso. Né il Ministero né il commissario hanno fornito giustificazioni dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di sostituzione del commissario ad acta, ritenendo sussistenti i presupposti in ragione del perdurante mancato adempimento entro il termine previsto e dell'assenza di giustificazioni da parte dell'Amministrazione e del commissario. Al commissario originario subentra, con facoltà di delega, il Dirigente dell'Ufficio III – Accesso programmato della Direzione generale del Diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca, che dovrà acquisire gli atti del fascicolo e provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della Segreteria. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese della presente fase, liquidate in 400 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il perdurante mancato adempimento del commissario ad acta entro il termine assegnato, in assenza di giustificazioni dell'amministrazione e dello stesso commissario, legittima il giudice a sostituire il commissario originariamente nominato.
- La sostituzione del commissario ad acta può essere disposta attribuendo al nuovo commissario un termine per provvedere decorrente dalla comunicazione del provvedimento e prevedendo la facoltà di delega, previa acquisizione degli atti del fascicolo.
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