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Sentenza

Sentenza n. 3780/2026 - Milano, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 481/2023, depositata e resa pubblica il 29 dicembre 2023, Sez. Lavoro, r.g. 219/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 20 febbraio 2024 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 27 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202601605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 481/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi 1.500 euro ed era stato ordinato al Ministero di mettere a disposizione il beneficio. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 20 febbraio 2024, l'Amministrazione non ha adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudicato. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato non sia stato eseguito dall'amministrazione obbligata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario avente efficacia esecutiva nei confronti di un'amministrazione statale, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai relativi pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per le funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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