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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01231/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, da parte di una società vivaistica, di semi di uva bianca anziché dei semi di pallagrello nero richiesti dall'acquirente, che deduceva di aver ricevuto un bene diverso da quello pattuito. In primo grado era stata accertata una consegna di aliud pro alio; il Tribunale aveva respinto l'appello della società venditrice confermando la decisione del giudice di pace. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso o apparente esame di un fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente il nesso causale tra danno lamentato e condotta, anche alla luce della CTU espletata in primo grado; con il secondo ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 1495 e 1497 c.c., assumendo che la controparte sarebbe decaduta dalla denuncia dei vizi e che l'azione sarebbe prescritta. La ricorrente ha inoltre contestato la qualificazione della vicenda come consegna di aliud pro alio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma proponeva in realtà critiche alla valutazione delle prove; inoltre ha rilevato la presenza di una "doppia conforme", che preclude il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado sono fondati sul medesimo iter argomentativo. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile: la consegna di aliud pro alio non è assoggettata ai termini di decadenza e prescrizione previsti per i vizi della cosa venduta, sicché le doglianze ex artt. 1495 e 1497 c.c. non erano pertinenti; comunque, le eccezioni di decadenza e prescrizione, in quanto eccezioni in senso stretto, avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso ed apparente esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiede il rispetto degli oneri di specifica produzione e indicazione degli atti rilevanti ai fini del vizio denunciato.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In caso di conferma in appello della decisione di primo grado sul medesimo iter logico-argomentativo, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 1495 c.c.

    I termini di decadenza e prescrizione per i vizi della cosa venduta non si applicano alla consegna di aliud pro alio.

  • art. 1497 c.c.

    La disciplina dei vizi/difformità non governa l'ipotesi di consegna di un bene del tutto diverso da quello pattuito, che integra aliud pro alio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La memoria depositata non può incidere sul quadro processuale se non introduce elementi idonei a superare le ragioni di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo impianto argomentativo, opera la c.d. doppia conforme e il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
  • La consegna di un bene radicalmente diverso da quello convenuto integra aliud pro alio e dà luogo all'ordinaria azione di risoluzione del contratto, non alla sola disciplina dei vizi della cosa venduta.
  • Le eccezioni di decadenza e prescrizione, ove qualificabili come eccezioni in senso stretto, devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di merito, non potendo essere introdotte tardivamente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoDecadenzaPrescrizione

Testo integrale

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