Sentenza n. 3103/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto di revoca del nulla osta oggetto di gravame prot. al n. RM5608280677B202019/11/2025 ed emesso dalla Prefettura di Roma in data 19 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottata dalla Prefettura di Roma per la carenza di plurimi requisiti previsti dalla normativa vigente: mancata asseverazione, insufficienza del requisito economico del datore di lavoro rispetto all'assunzione di tredici lavoratori e carenza del requisito alloggiativo. Tali carenze non sarebbero state superate dopo il preavviso di rigetto inviato dallo Sportello unico per l'immigrazione. In particolare, quanto al requisito alloggiativo, risultava soltanto una comunicazione di cessione di fabbricato relativa, peraltro, a un immobile diverso da quello indicato nella richiesta di idoneità alloggiativa. Sebbene una richiesta fosse visibile sul portale RIA dal 2024, essa non era stata formalmente presentata né valutata dall'amministrazione competente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha rilevato che la revoca era sorretta da plurime carenze documentali e che, anche nel giudizio, non erano state colmate mediante idonea allegazione. Il Collegio ha precisato che, pur potendo la prova del requisito economico gravare principalmente sul datore di lavoro, la prova del requisito alloggiativo incombeva sul ricorrente, che avrebbe potuto e dovuto produrla. Ai fini del requisito alloggiativo era sufficiente la mera presentazione della richiesta di idoneità dell'immobile ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 394/1999, ma tale richiesta non risultava formalmente presentata né valutata; la sola comunicazione di cessione del fabbricato, relativa a un immobile diverso, non era sufficiente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 394/1999
La mera presentazione della richiesta di idoneità dell'immobile è sufficiente, sul piano documentale, ai fini del requisito alloggiativo; nel caso concreto, tuttavia, la richiesta non risultava formalmente presentata né valutata e la documentazione prodotta riguardava un immobile diverso.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio o il mantenimento del nulla osta al lavoro subordinato, la carenza del requisito alloggiativo non è superata dalla sola comunicazione di cessione del fabbricato, quando essa riguardi un immobile diverso da quello oggetto della richiesta di idoneità alloggiativa.
- Ai fini della dimostrazione del requisito alloggiativo può essere sufficiente la presentazione della richiesta di idoneità dell'immobile ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 394/1999; la richiesta deve tuttavia risultare formalmente presentata e non soltanto visibile su un portale informatico, né può ritenersi adempiuto l'onere documentale in assenza di una valutazione da parte dell'amministrazione competente.
- La prova del requisito alloggiativo grava sul richiedente il nulla osta e può essere validamente prodotta o completata dall'interessato; la mancata integrazione della documentazione richiesta impedisce di superare la motivazione posta a fondamento della revoca.
- La presenza di plurimi motivi autonomi di carenza dei requisiti consente di confermare la revoca del nulla osta quando, anche a prescindere dagli altri profili, permane non dimostrato il requisito alloggiativo.
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