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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10479/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'applicazione della pena ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti in relazione al reato contestato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe motivato in ordine alla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, il ricorso era proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comunque generici; il giudice aveva inoltre motivatamente escluso la presenza di cause di proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che contro la sentenza di applicazione della pena siano proponibili solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che nel caso concreto nessuno di tali vizi ricorresse. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice deve verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma nel caso concreto tale esclusione è stata motivatamente affermata

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso è trattato de plano

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono proponibili soltanto i motivi di ricorso tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa doglianza è inammissibile.
  • Nel giudizio di patteggiamento, la censura sulla mancata declaratoria delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è scrutinabile in cassazione se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla disciplina speciale del ricorso.
  • La verifica dell'eventuale esistenza di cause di proscioglimento deve risultare dal provvedimento, ma quando il giudice le esclude con motivazione la relativa doglianza non può fondare un ricorso ammissibile se è estranea ai motivi consentiti.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabili profili di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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