Sentenza n. 717/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 4993/2024, depositata e resa pubblica il 11.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7242/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro. Ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il giudicato, la sua notificazione e il mancato adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di rilasciare al ricorrente, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi l'importo complessivo di 1.000 euro. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale, in quanto connesso ai doveri d'istituto, non comporta compenso. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la carta del docente costituisce un contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione, e non un corrispettivo, sicché l'ulteriore somma richiesta è stata ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, in relazione alla natura della carta del docente quale contributo per aggiornamento e formazione, la condanna a un'ulteriore somma è stata ritenuta manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso di tale termine.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del docente, riconosciuta dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, la produzione della sentenza passata in giudicato, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di verificare la sussistenza del giudicato e il rispetto del termine dilatorio previsto per l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
- Quando l'Amministrazione non contesta l'inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce indicazioni sull'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento sulla base della mancata contestazione, purché l'an e il quantum dell'obbligazione risultino incontestati.
- In caso di persistente inottemperanza successiva al termine assegnato con la sentenza di ottemperanza, il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, in relazione alla natura dell'obbligazione da eseguire, l'imposizione di un'ulteriore somma di denaro risulti manifestamente iniqua; in particolare, tale valutazione può ricorrere quando la prestazione ha natura contributiva e non costituisce un corrispettivo.
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