Cassazione Penale, Ordinanza n. 07559/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. La Corte rileva però che l'impugnazione è stata proposta personalmente dalla parte, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo della decisione non riguarda il merito della sentenza impugnata, ma l'ammissibilità dell'atto: dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, a pena di inammissibilità. Viene inoltre escluso rilievo all'eventuale autenticazione della firma da parte di un legale, perché tale autenticazione attesta soltanto la genuinità della sottoscrizione e la riferibilità dell'atto alla parte privata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato. La causa originaria di inammissibilità ha impedito l'instaurazione del rapporto processuale con il giudice di impugnazione e ha consentito la declaratoria de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 39 disp. att. c.p.p.
L'autenticazione della sottoscrizione attesta soltanto la genuinità della firma e la riconducibilità dell'atto alla parte privata, ma non sana il difetto di sottoscrizione del difensore abilitato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La causa originaria di inammissibilità dell'atto introduttivo consente la declaratoria de plano, senza instaurazione del rapporto processuale con il giudice dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'impugnazione personale della parte è inammissibile se non è sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un avvocato non equivale alla necessaria sottoscrizione tecnica del difensore cassazionista e non sana il vizio di inammissibilità.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da un vizio originario dell'atto introduttivo, la Corte può dichiararla de plano senza instaurare il contraddittorio sull'impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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