Cassazione Civile, Sentenza n. 40141/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate per l'anno 2011 allo spedizioniere in quanto rappresentante diretto, solidalmente con l'importatore "Li YONGQIU", per inesatta indicazione del valore delle merci importate dalla Cina. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: violazione del Codice doganale comunitario (art.201 CDC) per una presunta responsabilità oggettiva; errata applicazione dell'art.2, commi 6 e 7, della legge n.213/2000 sulla responsabilità solidale dello spedizioniere; richiamo alla disciplina della responsabilità (art.10 d.lgs. n.472/1997) per l'ipotesi di "autore mediato"; violazione del diritto al contraddittorio e alla preventiva audizione (art.7 legge n.212/2000 e disposizioni del CDC); omissione o insufficiente motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo o colpa) richiesto per la responsabilità dello spedizioniere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso diretta contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze (perché privo di legittimazione passiva dopo il trasferimento delle competenze all'Agenzia). Sostanzialmente la Corte ha confermato che lo spedizioniere rappresentante diretto non è automaticamente responsabile in solido se si è limitato a depositare la dichiarazione e i documenti forniti dall'importatore; tuttavia può essere ritenuto solidalmente responsabile se l'Amministrazione prova (anche per presunzioni) che lo stesso ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e che ne conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità o falsità. Nel caso concreto l'Agenzia ha assolto l'onere probatorio avvalendosi, tra l'altro, dell'anomalo scostamento rilevato tramite la banca dati MERCE/COGNOS; il ricorrente non ha fornito fatti concreti a sua discolpa. Quanto al presunto vizio di contraddittorio, la Corte ha ricordato che l'assenza di audizione pre-decisionale rileva solo se ha determinato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. In conclusione il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art.201, comma 3
Il rappresentante diretto può essere ritenuto debitore e responsabile in solido solo se ha fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione doganale e ne fosse consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole dell'erroneità
Legge n. 213 del 2000, art.2, commi 6 e 7
"in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali ... se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo"
Introduce l'obbligo professionale di controllo a carico dello spedizioniere e consente la responsabilità solidale quando lo spedizioniere conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità dei dati/documenti
D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art.11
Disciplina il procedimento amministrativo e il contraddittorio in materia doganale; la violazione del contraddittorio è valutata nella prospettiva del concreto pregiudizio al diritto di difesa
DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (TU doganale), artt.66 ss., 70 e 76
Prevedono gli strumenti di ricorso amministrativo gerarchico e le modalità per la contestazione delle rettifiche d'ufficio, utili a garantire il contraddittorio in sede amministrativa
Legge 8 maggio 1998, n. 146, art.28
Ha abrogato, a decorrere dal 15/05/1998, l'art.41 TULD che prevedeva la responsabilità sussidiaria dello spedizioniere; quindi non è più applicabile la disciplina antecedente che riconosceva responsabilità automatica
D.lgs. n. 472 del 1997, art.10
Richiamato dal ricorrente in termini di "autore mediato", la Corte lo ritiene inconferente rispetto alla normativa doganale applicabile al caso del rappresentante diretto
Codice Civile, art.1176, comma 2
Richiama lo standard di diligenza professionale richiesto allo spedizioniere; su di lui grava l'onere di provare di aver adottato la massima diligenza in relazione all'incarico
Codice Civile, art.2729
Consente all'Amministrazione di fornire la prova anche mediante elementi presuntivi; le presunzioni possono integrare l'onere probatorio in materia doganale
Regolamento (CE) n. 450/2008 (rif. art.16 CDC e art.244-245 CDC dell'originario codice)
Richiami normativi utilizzati per valutare i profili del diritto al contraddittorio e le garanzie processuali previste dal diritto dell'Unione in materia doganale
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
La Corte ha valutato i motivi di cassazione alla luce delle specifiche fattispecie previste dall'art.360 (inammissibilità dei motivi generici e necessità di indicare i fatti storici decisivi oggetto di omesso esame)
Massime di principio
- Lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto non è automaticamente responsabile in solido per rettifiche della dichiarazione se si è limitato a depositare la dichiarazione e i documenti forniti dall'importatore; la responsabilità sorge invece se ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e ne conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità.
- L'Amministrazione doganale ha l'onere di provare la conoscenza o la conoscibilità da parte dello spedizioniere dell'erroneità dei dati; tale onere può essere assolto anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi (es. scostamenti significativi rilevati tramite MERCE/COGNOS).
- L'uso della banca dati MERCE/COGNOS può costituire prova presuntiva rilevante dell'anomalia del valore dichiarato e, se lo scostamento è "non trascurabile", legittima ragionevoli deduzioni sulla conoscibilità dell'errore da parte dello spedizioniere.
- Il contribuente deve fornire fatti concreti e circostanziati per dimostrare la scusabilità dell'errore o l'adozione della diligenza professionale; mere eccezioni generali non sono sufficienti a ribaltare le presunzioni dell'Amministrazione.
- Eventuali carenze nel contraddittorio amministrativo rilevano ai fini dell'annullamento dell'atto solo se è provato un concreto pregiudizio del diritto di difesa e che, senza la violazione, l'esito sarebbe potuto essere diverso.
- Dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali l'azione va promossa nei confronti dell'Agenzia competente; il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è soggetto legittimato passivo per tali atti.
- In Cassazione i motivi devono indicare fatti storici determinanti e non profili meramente giuridici o generici; l'omesso esame deve essere specificamente individuato per essere valutato ai sensi dell'art.360 c.p.c.
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