Cassazione Penale, Ordinanza n. 06896/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non deducibili in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rilettura alternativa delle prove e già compiutamente vagliati dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di furto in abitazione. I motivi dedotti erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità dell'individuazione fotografica posta a base della condanna, con lamentata mancata valutazione di riscontri esterni e travisamento della prova; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il preteso mancato superamento, da parte dell'accusa, del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproponessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito e mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata aveva inoltre valorizzato il riconoscimento della persona offesa, osservando che il soggetto riconosciuto era stato visto a distanza ravvicinata, circostanza ritenuta decisiva per superare eventuali incongruenze con la descrizione fisica dell'interessato.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Indica il reato oggetto di condanna confermata nei gradi di merito; la Corte non affronta il tema della sua configurabilità, ma solo i limiti del sindacato di legittimità sulle censure probatorie.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino esclusivamente a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie già valutate dai giudici di merito.
- Il giudizio di attendibilità dell'individuazione della persona dell'autore può essere sorretto dalla considerazione della prossimità fisica tra persona offesa e soggetto riconosciuto, quale dato fattuale idoneo a giustificare la tenuta del riconoscimento stesso.
- La deduzione di un travisamento della prova o del mancato superamento del ragionevole dubbio è inammissibile quando, in realtà, si risolva nella riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito senza evidenziare un vizio effettivamente scrutinabile in cassazione.
Come è indicizzato
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