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Sentenza

Sentenza del 07/11/2023 n. 30965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Unicredit aveva chiesto il rimborso della maggior IRES versata per il 2007 sui redditi imputati per trasparenza di controllate/collegate residenti in Stati a fiscalità privilegiata: la banca contestava l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 33% e richiedeva invece l'applicazione dell'aliquota minima del 27% (ossia il rimborso del differenziale 33%-27%), ritenendo che, avendo la controllante un reddito complessivo negativo, l'aliquota media sarebbe risultata nulla e pertanto dovesse applicarsi la soglia minima prevista dall'art. 167 TUIR.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale: la disciplina CFC (art. 167 TUIR) impone che i redditi di controllate estere vengano tassati separatamente con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente; tuttavia, se il soggetto residente non ha imponibile proprio (è in perdita) non esiste un'aliquota media applicabile e quindi non opera la tutela costituita dalla soglia minima del 27%, per cui si applica l'aliquota ordinaria (33% nella fattispecie). È stata altresì respinta la censura di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e ad ulteriori oneri processuali indicati in sentenza (compreso l'eventuale contributo unificato).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 77

    stabiliva l'aliquota IRES del 33 per cento

    fissa l'aliquota ordinaria applicabile ai redditi d'impresa; in assenza di aliquota media del soggetto residente, è questa l'aliquota da applicare ai redditi CFC imputati

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 167

    i redditi delle imprese estere controllate imputati per trasparenza sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento

    la norma è una regola antielusiva (CFC rule): prevede tassazione separata usando l'aliquota media del soggetto residente se questa esiste; la soglia minima del 27% opera solo se esiste una aliquota media calcolabile

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata nel motivo di ricorso per vizio di legge nella decisione impugnata

  • D.Lgs. n. 466/1997, art. 1

    riferimento storico al regime della dual income tax (DIT) cui era collegata la funzione della soglia minima del 27%

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 142

    ha modificato la formulazione dell'art. 167 sostituendo la dicitura 'non inferiore al 27 per cento' con 'non inferiore all'aliquota ordinaria', evidenziando l'evoluzione normativa

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    richiamati nella censura di incostituzionalità; la Corte ha ritenuto compatibile la disciplina con i principi di uguaglianza e capacità contributiva in ragione della funzione antielusiva e della tassazione separata dei redditi CFC

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    norma richiamata in merito all'obbligo processuale relativo al contributo unificato accessorio

  • Cass. sent. 28/02/2017, n. 5154

    giurisprudenza richiamata a sostegno dell'interpretazione secondo cui la soglia minima del 27% è residuo della DIT e va intesa come tutela applicabile solo quando esista una aliquota media

Massime di principio

  • La disciplina CFC (art. 167 TUIR) è una regola antielusiva: i redditi delle controllate estere vengono imputati e tassati separatamente in capo alla controllante domestica secondo la sua aliquota media, ma solo se questa è effettivamente calcolabile.
  • Se la controllante residente è in perdita o non ha imponibile proprio (quindi non ha una 'aliquota media'), non opera la 'soglia minima' del 27% e si applica l'aliquota ordinaria prevista per le società (33% nella formulazione vigente ratione temporis).
  • La soglia minima del 27% va interpretata come clausola di salvaguardia applicabile quando l'aliquota media esistente risulti inferiore a tale soglia, non come diritto del contribuente in presenza di un'aliquota media inesistente.
  • La norma ha finalità di contrasto all'elusione e mira a evitare che redditi prodotti in paesi a fiscalità privilegiata sfuggano alla tassazione nazionale: tale finalità giustifica l'applicazione dell'aliquota ordinaria in caso di assenza di base imponibile locale.
  • Dal punto di vista pratico, per ottenere benefici di minore imposizione sui redditi CFC occorre che il soggetto residente abbia un'imponibile positivo che determini un'aliquota media effettiva; in assenza di ciò le richieste di rimborso sulla base della soglia minima sono destinate a essere respinte.
  • Occorre considerare le modifiche normative successive (es. L. 208/2015) che hanno mutato la formulazione della tutela minima: verificare sempre il testo applicabile ratione temporis per la fattispecie contestata.

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