Sentenza del 07/11/2023 n. 30965 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Unicredit aveva chiesto il rimborso della maggior IRES versata per il 2007 sui redditi imputati per trasparenza di controllate/collegate residenti in Stati a fiscalità privilegiata: la banca contestava l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 33% e richiedeva invece l'applicazione dell'aliquota minima del 27% (ossia il rimborso del differenziale 33%-27%), ritenendo che, avendo la controllante un reddito complessivo negativo, l'aliquota media sarebbe risultata nulla e pertanto dovesse applicarsi la soglia minima prevista dall'art. 167 TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale: la disciplina CFC (art. 167 TUIR) impone che i redditi di controllate estere vengano tassati separatamente con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente; tuttavia, se il soggetto residente non ha imponibile proprio (è in perdita) non esiste un'aliquota media applicabile e quindi non opera la tutela costituita dalla soglia minima del 27%, per cui si applica l'aliquota ordinaria (33% nella fattispecie). È stata altresì respinta la censura di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e ad ulteriori oneri processuali indicati in sentenza (compreso l'eventuale contributo unificato).
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 77
stabiliva l'aliquota IRES del 33 per cento
fissa l'aliquota ordinaria applicabile ai redditi d'impresa; in assenza di aliquota media del soggetto residente, è questa l'aliquota da applicare ai redditi CFC imputati
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 167
i redditi delle imprese estere controllate imputati per trasparenza sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento
la norma è una regola antielusiva (CFC rule): prevede tassazione separata usando l'aliquota media del soggetto residente se questa esiste; la soglia minima del 27% opera solo se esiste una aliquota media calcolabile
art. 360 c.p.c.
norma processuale richiamata nel motivo di ricorso per vizio di legge nella decisione impugnata
D.Lgs. n. 466/1997, art. 1
riferimento storico al regime della dual income tax (DIT) cui era collegata la funzione della soglia minima del 27%
L. n. 208/2015, art. 1, comma 142
ha modificato la formulazione dell'art. 167 sostituendo la dicitura 'non inferiore al 27 per cento' con 'non inferiore all'aliquota ordinaria', evidenziando l'evoluzione normativa
Costituzione, artt. 3 e 53
richiamati nella censura di incostituzionalità; la Corte ha ritenuto compatibile la disciplina con i principi di uguaglianza e capacità contributiva in ragione della funzione antielusiva e della tassazione separata dei redditi CFC
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
norma richiamata in merito all'obbligo processuale relativo al contributo unificato accessorio
Cass. sent. 28/02/2017, n. 5154
giurisprudenza richiamata a sostegno dell'interpretazione secondo cui la soglia minima del 27% è residuo della DIT e va intesa come tutela applicabile solo quando esista una aliquota media
Massime di principio
- La disciplina CFC (art. 167 TUIR) è una regola antielusiva: i redditi delle controllate estere vengono imputati e tassati separatamente in capo alla controllante domestica secondo la sua aliquota media, ma solo se questa è effettivamente calcolabile.
- Se la controllante residente è in perdita o non ha imponibile proprio (quindi non ha una 'aliquota media'), non opera la 'soglia minima' del 27% e si applica l'aliquota ordinaria prevista per le società (33% nella formulazione vigente ratione temporis).
- La soglia minima del 27% va interpretata come clausola di salvaguardia applicabile quando l'aliquota media esistente risulti inferiore a tale soglia, non come diritto del contribuente in presenza di un'aliquota media inesistente.
- La norma ha finalità di contrasto all'elusione e mira a evitare che redditi prodotti in paesi a fiscalità privilegiata sfuggano alla tassazione nazionale: tale finalità giustifica l'applicazione dell'aliquota ordinaria in caso di assenza di base imponibile locale.
- Dal punto di vista pratico, per ottenere benefici di minore imposizione sui redditi CFC occorre che il soggetto residente abbia un'imponibile positivo che determini un'aliquota media effettiva; in assenza di ciò le richieste di rimborso sulla base della soglia minima sono destinate a essere respinte.
- Occorre considerare le modifiche normative successive (es. L. 208/2015) che hanno mutato la formulazione della tutela minima: verificare sempre il testo applicabile ratione temporis per la fattispecie contestata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 nov 2023Sentenza del 07/11/2023 n. 204 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
- Sentenza · 7 nov 2023Sentenza del 07/11/2023 n. 297 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 7 nov 2023Sentenza del 07/11/2023 n. 343 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 7 nov 2023Sentenza del 07/11/2023 n. 1111 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 7 nov 2023Sentenza del 07/11/2023 n. 6162 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 7 nov 2023Sentenza del 07/11/2023 n. 15300 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →