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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08133/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI notificato da un Comune per gli anni 2010 e 2011 su alcuni terreni siti in contrada, qualificati dall'ente come aree "utilizzabili a scopo edificatorio" e tassati per euro 185,41 per ciascun anno. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario provinciale deducendo decadenza dell'azione impositiva, vizi di motivazione e insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo che i terreni fossero gravati da un vincolo urbanistico che ne impediva l'edificabilità. Il primo giudice aveva accolto solo in parte, ritenendo decaduta la pretesa per il 2010 e riducendo del 50% il valore del terreno per il 2011 in ragione dei vincoli esistenti. In appello la contribuente aveva insistito sulla non edificabilità ai fini fiscali dei terreni, mentre il giudice regionale aveva respinto il gravame: ha escluso la decadenza per il 2011 e, con riguardo al merito, ha ritenuto che il terreno conservasse destinazione urbanistica edificabile, pur dovendosi ridurre il valore imponibile per effetto del vincolo paesaggistico. In cassazione la contribuente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 504/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il vincolo paesaggistico/fluviale di fascia di rispetto rendesse il terreno inutilizzabile a scopo edificatorio e quindi escluso dall'imposizione ICI come area edificabile.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, perché il ricorso non trascriveva né allegava il certificato urbanistico né chiariva l'estensione del terreno e l'incidenza concreta del vincolo, in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c. Ha poi comunque dichiarato il motivo infondato nel merito: ha distinto i casi di inedificabilità assoluta o di destinazione urbanistica incompatibile con l'edificazione, nei quali il terreno non è imponibile come area edificabile, dal caso di vincoli paesaggistici che non eliminano l'originaria natura edificabile ma incidono solo sul valore venale, giustificando una riduzione della base imponibile. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva mantenuto la tassazione ICI dell'area come edificabile, pur riducendone il valore per i vincoli esistenti. Non sono state liquidate spese perché il Comune è rimasto intimato. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 504/1992

    Ai fini ICI il presupposto impositivo riguarda le aree utilizzabili a scopo edificatorio; la nozione di edificabilità non viene meno per effetto di vincoli che non determinino inedificabilità assoluta, i quali incidono invece sul valore del bene.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione e allegazione degli atti e documenti rilevanti; la mancata trascrizione o allegazione del certificato urbanistico rende il motivo inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, chi deduce la violazione di legge su questioni fondate su atti o documenti deve indicarne e riprodurne in ricorso il contenuto essenziale, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti di causa.
  • Ai fini ICI, la qualificazione di un'area come edificabile non viene meno per la sola presenza di vincoli urbanistici o paesaggistici che limitino l'utilizzabilità del bene, se tali vincoli non comportano inedificabilità assoluta.
  • I vincoli che non escludono in modo assoluto l'edificabilità incidono sulla quantificazione del valore venale del terreno e quindi sulla base imponibile, ma non eliminano il presupposto d'imposta.
  • La distinzione rilevante è tra vincoli che rendono il terreno inedificabile in modo assoluto e vincoli che ne comprimono soltanto le potenzialità edificatorie: solo nel primo caso viene meno la tassazione come area edificabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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