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Sentenza

Sentenza n. 549/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento dell’atto del Suap Associato Unione Comuni Montedoro del 25.03.2025 avente ad oggetto “Annullamento in autotutela ex artt. 21-octies e nonies della legge 241/1990 del provvedimento tacito formatosi sull’istanza Suap n. -OMISSIS- del 17.05.2024 nonché dell’autorizzazione n. -OMISSIS- per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W”; - dell’atto del Comune di Carosino del 20.02.2025 avente ad oggetto “Provvedimento definitivo di annullamento d’ufficio del presunto parere tacito di accoglimento espresso dal Comune di Carosino sull’istanza Suap n. -OMISSIS- del 21.05.2024 prot. n. -OMISSIS- del 21.05.2024”; - ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti così come evocati dai suddetti e quivi impugnati atti, laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: atto del 20.06.2024 del Suap Unione dei Comuni Montedoro recante convocazione della conferenza di servizi; atto del 22.08.2024 del Suap Unione dei Comuni Montedoro recante sollecitazione nei riguardi degli enti coinvolti nel procedimento in esame; ordinanza del Comune di Carosino n. -OMISSIS-; nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Carosino recante l’avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela del parere tacito di assenso formatosi ex art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003; atto del 21.02.2025 del Comune di Carosino recante “Provvedimento definitivo di annullamento d’ufficio del parere tacito di accoglimento (…)”; atto del Comune di Carosino del 24.02.2025 recante ulteriore richiesta di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione -OMISSIS-; atto del 24.02.2025 del Suap Unione dei Comuni Montedoro recante avvio del procedimento in autotutela in autotutela del procedimento tacito formatosi sull’istanza Suap n. -OMISSIS- nonché dell’autorizzazione n. -OMISSIS-; nota del Suap Unione dei Comuni Montedoro del 07.03.2025 recante il reinoltro ad --OMISSIS- s.p.a. della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione n. -OMISSIS-; atto del Comune di Carosino n. -OMISSIS-; sempre ove occorrer possa, i piani di sviluppo annuali; il piano particolareggiato; il Piano comunale; verbale della polizia locale pervenuto al Comune di Carosino in data 19.02.2025 con nota prot. n. -OMISSIS-; il PRG; le NTA; il REC; il Regolamento di installazione impianti per le radiofrequenze approvato con Delibera di Consiglio comunale n. -OMISSIS-, quindi, altresì, la predetta Delibera di Consiglio comunale n. -OMISSIS-; atto dell’Unione dei Comuni Montedoro del 24.02.2025 recante “Comunicazione di avvio del procedimento per annullamento in autotutela del provvedimento tacito formatosi sull’istanza Suap n. -OMISSIS- del 17.05.2024 nonché dell’autorizzazione n. -OMISSIS-; il Piano di lottizzazione destinazione C1 come ricadente nel PRG del Comune di Carosino; le previsioni di piano come da strumento PRG del Comune di Carosino”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di annullamento d’ufficio del provvedimento tacito formatosi sull’istanza SUAP e dell’autorizzazione per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato gli atti con cui il SUAP associato dell’Unione dei Comuni Montedoro e il Comune di Carosino avevano annullato in autotutela il provvedimento tacito formatosi sull’istanza SUAP relativa all’installazione di impianti radioelettrici e la conseguente autorizzazione. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, gli atti presupposti e connessi, tra cui la convocazione e la sollecitazione della conferenza di servizi, l’avvio dei procedimenti di autotutela, atti comunali, strumenti urbanistici e regolamentari e il verbale della polizia locale. Il ricorso era corredato da domanda cautelare. In sede cautelare il TAR ha disposto il riesame del provvedimento impugnato. All’esito del riesame, l’Amministrazione ha svolto una nuova istruttoria, esaminato la documentazione allegata all’istanza e superato le precedenti ragioni ostative, esprimendo parere favorevole all’istanza SUAP.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti di annullamento d’ufficio. La nuova determinazione del 10 ottobre 2025, adottata dopo il riesame disposto in sede cautelare, ha integralmente soddisfatto l’interesse della società, poiché l’Amministrazione ha nuovamente esercitato il proprio potere, svolto una nuova valutazione autonoma e rilasciato il parere favorevole richiesto. Il nuovo atto è stato qualificato come innovativo e non meramente confermativo, sicché è venuto meno oggettivamente l’interesse alla prosecuzione della lite. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone il conseguimento del bene della vita, mentre la seconda ricorre quando, pur senza tale conseguimento, la decisione non potrebbe più arrecare utilità. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la condotta processuale dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente ottiene integralmente, anche mediante una successiva determinazione amministrativa, il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del processo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché ricorre quando l’accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità, senza che il ricorrente abbia necessariamente conseguito il bene della vita.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    tutte le misure, anche atipiche, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso

    La tutela cautelare è atipica e consente al giudice di disporre il riesame dell’atto impugnato mediante il cosiddetto remand, adeguando la misura alla concreta posizione sostanziale dedotta in giudizio.

  • artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990

    Sono richiamati negli atti impugnati quali fondamento dell’annullamento in autotutela; la sentenza non ne esamina la legittimità sostanziale, poiché dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    È richiamato con riferimento alla formazione del parere tacito nell’ambito del procedimento autorizzatorio per l’installazione degli impianti di telecomunicazione; la sentenza non ne esamina l’applicazione nel merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone che il ricorrente abbia ottenuto integralmente, anche attraverso una successiva determinazione amministrativa, il bene della vita perseguito, con conseguente oggettivo venir meno della lite.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima richiede la piena soddisfazione della pretesa sostanziale, mentre la seconda ricorre quando la decisione giudiziale non potrebbe più arrecare utilità, pur senza il conseguimento del bene della vita.
  • Il remand cautelare, quale riesame disposto dal giudice amministrativo, è una tecnica di tutela atipica consentita dall’art. 55 c.p.a.; esso restituisce all’amministrazione il potere di rideterminarsi senza predeterminarne necessariamente l’esito finale.
  • Quando, in esecuzione o anche a seguito dell’input derivante da un remand cautelare, l’amministrazione svolge una nuova istruttoria e adotta un atto innovativo, espressione di una nuova volontà provvedimentale, il nuovo atto sostituisce l’assetto precedente e non è meramente confermativo.
  • Se il nuovo provvedimento amministrativo è pienamente satisfattivo della pretesa azionata, il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaInvalidità del provvedimentoTutela cautelareImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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