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Sentenza

Sentenza n. 2226/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n.5263/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro,

Giustizia amministrativa202503369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 5263/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, quanto al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 5263/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme oggetto dell'ottemperanza. La ricorrente, con nota depositata il 21 aprile 2026, ha quindi chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento delle somme dovute era intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio e rendendo così superfluo lo scrutinio della domanda di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è avvenuto soltanto successivamente alla proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, l'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale adempimento dell'amministrazione rispetto al comando contenuto nel titolo esecutivo elimina l'interesse alla decisione di merito e comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la controversia viene definita per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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