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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14661/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento Ici per l’anno 2008, emesso da un Comune nei confronti del proprietario di alcuni terreni, per il recupero di maggiore imposta, interessi e sanzioni. L’ente sosteneva che le aree, dichiarate agricole dal contribuente, dovessero invece essere considerate edificabili. In appello la CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto, valorizzando una consulenza tecnica d’ufficio integrata alla luce del piano regolatore generale e delle norme tecniche vigenti, e aveva escluso l’efficacia di un preteso giudicato esterno formatosi su annualità precedenti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato esterno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che le decisioni relative agli anni 2004-2007 avrebbero dovuto vincolare anche l’annualità 2008; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme del processo tributario e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., lamentando il mero richiamo alla sentenza di primo grado e alla CTU; 3) omesso esame della consulenza tecnica di parte e omessa motivazione, deducendo un vizio motivazionale sul punto probatorio; 4) violazione degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504/1992, assumendo che l’area non fosse in zona agricola e che non vi fosse prova della coltivazione in affitto da parte di un’azienda agricola.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato esterno in materia tributaria esplica efficacia solo rispetto agli elementi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, mentre i presupposti impositivi qui discussi (edificabilità, classificazione urbanistica, conduzione dei terreni) sono fatti variabili da un’annualità all’altra. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente e consentiva di comprendere le ragioni della decisione, richiamando il PRG e le norme tecniche vigenti; inoltre il ricorso non riportava in modo autosufficiente le critiche mosse alla CTU in appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di travisamento della prova e, comunque, la censura sull’omesso esame della consulenza di parte non sono deducibili nei limiti prospettati, anche per la doppia conforme. Il quarto motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile, poiché, pur evocando la violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. Il Comune è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non si estende automaticamente a annualità d’imposta diverse; vale solo per elementi della fattispecie tributaria tendenzialmente permanenti.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. come base del giudicato, ma esclusa la sua efficacia vincolante nel caso di fatti impositivi variabili per annualità diverse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro formale dei motivi di violazione di legge, ma la Corte ha respinto o dichiarato inammissibili le censure perché miravano in realtà a rivalutare i fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e controllabile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non consente più di dedurre insufficienza o contraddittorietà della motivazione; la censura è ammessa solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, non nel caso deciso anche per la presenza di doppia conforme.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della CTR non è stata ritenuta mancante o meramente apparente.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione.

  • artt. 2 e 9 d.lgs. n. 504 del 1992

    Invocati per contestare l’edificabilità/assoggettamento Ici delle aree, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una nuova valutazione delle prove.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la statuizione sull’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno formatosi su una precedente annualità d’imposta ha efficacia vincolante solo per gli elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente; non si estende ai fatti variabili da periodo a periodo, come la qualificazione urbanistica concreta del bene o altri presupposti impositivi soggetti a mutamento.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente il controllo sul ragionamento decisorio; una motivazione sintetica è sufficiente se rende comprensibili le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
  • Per contestare in cassazione una decisione che recepisce le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, il ricorrente deve indicare in modo autosufficiente le specifiche critiche già formulate nel merito e riprodurne i punti essenziali; altrimenti la censura è inammissibile perché richiede un sindacato di merito.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né il travisamento della prova nei casi coperti da doppia conforme; è deducibile soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti rigorosi consentiti dalla norma.
  • Una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, tende a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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