Cassazione Penale, Sentenza n. 35782/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello che, nel giudizio abbreviato, aveva riqualificato il fatto originariamente ascritto da bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta documentale semplice e aveva rideterminato la pena in mesi sei di reclusione senza applicare la diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato; il ricorrente ha proposto due motivi: contestazione dell'elemento soggettivo relativo alla qualificazione del reato (bancarotta documentale semplice) e censura sul mancato riconoscimento della diminuzione per il rito abbreviato
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata applicazione della diminuzione per il rito abbreviato. Avendo la Corte d'appello fissato la pena in sei mesi (affermando di attestarsi sul minimo edittale) e non avendo applicato la riduzione di un terzo, è stato accertato il maturare della prescrizione (reato consumato il 21/11/2016 e senza periodi di sospensione). Non essendo stati forniti elementi utili per adottare una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. che giustificasse l'inosservanza della diminuzione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione
Norme richiamate
Sez. 5, n. 26189 del 15/06/2022, Tescari, Rv. 283261 - 01
Sez. 5, n. 26189 del 15/06/2022, Tescari, Rv. 283261 - 01
La pronuncia è richiamata come precedente ai fini della determinazione del maturare della prescrizione; è utilizzata per confermare il calcolo del termine prescrizionale alla luce della data del fatto e dell'assenza di periodi di sospensione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La norma consente al giudice di non applicare automaticamente la diminuzione prevista per il rito abbreviato ove sussistano ragioni motivate; nella fattispecie la Corte rileva l'assenza di elementi e motivazioni che consentano di derogare alla diminuzione, per cui la mancata applicazione non è giustificata
Massime di principio
- In caso di giudizio abbreviato la diminuzione di pena prevista dal rito va applicata anche quando il giudice di merito abbia riqualificato il fatto; l'omissione ingiustificata della diminuzione può determinare l'annullamento della sentenza se dal mancato riconoscimento deriva l'estinzione del reato per prescrizione
- Se il giudice intende discostarsi dalla diminuzione automatica prevista per il rito abbreviato deve motivare espressamente, richiamando gli elementi che giustificano la deroga, in base all'art. 129, comma 2, c.p.p.; in mancanza la decisione è viziata
- Per valutare la sussistenza della prescrizione è necessario calcolare i termini a decorrere dalla data del fatto e verificare l'esistenza di eventuali sospensioni o interruzioni: l'assenza di tali periodi comporta il maturare della prescrizione ove il termine sia decorso
- Quando la pena viene fissata in modo da attestarsi sul minimo edittale occorre comunque operare la diminuzione prevista per il rito; non è sufficiente la sola enunciazione dell'intento di attestarsi sul minimo se poi si omette la riduzione prevista
- Difensori e parti devono porre attenzione a contestare in modo documentato eventuali omissioni di calcolo della pena e a fornire elementi che possano legittimare, se esistono, il mancato riconoscimento delle beneficiarie diminuzioni (art. 129 c.p.p.), pena l'annullamento per vizi che possono comportare anche l'estinzione del reato per prescrizione
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